Deliberazione C.C. nr. 33 dd. 28.12.2007.

OGGETTO:   Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008. Determinazione delle aliquote e detrazione per l’abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita l’esposizione del Sindaco.

 

Richiamata la propria deliberazione nr. 46 dd. 29.12.2006 ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2007. Determinazione delle aliquote e detrazione per abitazione principale”, esecutiva.

 

Ricordato che con la medesima venivano fissate le aliquote dell’I.C.I., nonché la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sul territorio C.C. di Carano per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

·       aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6 per mille;

·       aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

 

GRUPPO C:

categorie:          C/1 Negozi e botteghe

                          C/3 Laboratori per arti e mestieri

                          C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

GRUPPO D: Tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.

 

·       detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d’imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari ad € 258,23.-.

 

Preso atto che, nel caso in cui all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

 

Ritenuto, da parte del Consiglio Comunale, di provvedere a confermare l’aliquota ordinaria al 6,00 per mille, nonché la detrazione per l’abitazione principale e di ridurre l’aliquota agevolata dal 4,50 per mille al 4,00 per mille.

 

Accertato che non viene alterato l’equilibrio del bilancio, così come previsto all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e ss.mm. ed ii..

 

Visto il Decreto Legislativo 504/1992 e ss.mm. ed ii..

 

Visto il comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/1996 e ss.mm. ed ii...

 

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L.

 

Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr. =, astenuti nr. =, espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti.

 

DELIBERA

 

1.    Di determinare come segue le aliquote I.C.I., nonché la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l’anno 2008:

·       aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6,00 per mille;

·       aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,00 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

 

GRUPPO C:

categorie:          C/1 Negozi e botteghe

                          C/3 Laboratori per arti e mestieri

                          C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

GRUPPO D:     Tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.

 

·       detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d’imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari ad € 258,23.-.

·       Nel caso in cui all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

 

2.      Di dare altresì atto che per effetto di quanto sopra non viene alterato l’equilibrio del bilancio così come previsto dall’art. 3, comma 55, Legge 662/1996 e ss.mm. ed ii..

 

3.      Di inviare copia conforme del presente provvedimento alla Direzione Regionale delle Entrate della Provincia Autonoma di Trento, alla quale deve essere trasmessa anche la richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

4.      Di rendere pubbliche altresì mediante idoneo manifesto, le suddette determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento.

 

5.      Di incaricare l’Ufficio Ragioneria - Tributi per gli adempimenti attuativi della presente.

 

6.      A norma dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23 e s.m. avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

a)             opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;

b)             ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, nr. 1034;

c)             ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199.