Deliberazione C.C. nr. 46 dd. 29.12.2006.

OGGETTO:   Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2007. Determinazione delle aliquote e detrazione per l’abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita l’esposizione del Sindaco.

 

Richiamata la propria deliberazione nr. 46 dd. 30.12.2005 ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2006. Determinazione delle aliquote e detrazione per abitazione principale”, esecutiva.

 

Ricordato che con la medesima venivano fissate le aliquote dell’I.C.I., nonché la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sul territorio C.C. di Carano per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

·       aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6 per mille;

·       aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

 

GRUPPO C:

categorie:          C/1 Negozi e botteghe

                          C/3 Laboratori per arti e mestieri

                          C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

GRUPPO D: Tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.

 

·       detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d’imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari ad € 258,23.-.

 

Preso atto che, nel caso in cui all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

 

Ritenuto, da parte del Consiglio Comunale, di provvedere a confermare l’aliquota ordinaria al 6,00 per mille, nonché l’aliquota agevolata e la detrazione per l’abitazione principale.

 

Accertato che non viene alterato l’equilibrio del bilancio, così come previsto all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e ss.mm. ed ii..

 

Dopo breve discussione (gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta).

 

Visto il Decreto Legislativo 504/1992 e ss.mm. ed ii..

 

Visto il comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/1996 e ss.mm. ed ii...

 

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L.

 

Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. =, astenuti nr. =, espressi nelle forme di Legge.

 

DELIBERA

 

1.    Di confermare come segue le aliquote I.C.I., nonché la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l’anno 2007:

·       aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6,00 per mille;

·       aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,50 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

 

GRUPPO C:

categorie:          C/1 Negozi e botteghe

                          C/3 Laboratori per arti e mestieri

                          C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

GRUPPO D:     Tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.

 

·       detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d’imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari ad € 258,23.-.

·       Nel caso in cui all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.