Aliquota ordinaria I.C.I. pari al 6,0 per mille;
Aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille rispettivamente:
· per le abitazioni principali (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune)
· e loro pertinenze (sono considerate pertinenze le unità immobiliari - ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti - classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza);
· per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
· per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
· per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che sia stata utilizzata come abitazione principale prima del suddetto ricovero;
· per le attività produttive come di seguito specificate:
GRUPPO C:
categorie: C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
GRUPPO D: Tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.
In merito alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili, la cui aliquota è fissata al 6,0 per mille, l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Carano sancisce che, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm., nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm., i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
Allo scopo di determinare i valori in oggetto, il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento sono i seguenti:
e produttive per l’agricoltura (D2) € 85,00.-
e aree a verde pubblico attrezzato o sportivo € 76,00.-
Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
Non si considerano tassabili ai fini I.C.I. i piccoli appezzamenti di terreno, quali pertinenze/anditi, a servizio dell’abitazione principale, anche se accatastati separatamente e situati all’interno del centro storico.
· per l’abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d’imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l’affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a €. 258,23.=.
Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm., si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm., come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96 e ss.mm., in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77bis della L.P. 22/91 e ss.mm.).
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 e ss.mm., nella quale si dichiara:
- che l’immobile è inagibile o inabitabile;
- che l’immobile non è di fatto utilizzato.
La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del D.Lgs. 446/97 e ss.mm. ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I. nel Comune di Carano, la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I, sul modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm..
Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.
Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.
La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile.
La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dagli Uffici Comunali.
Le modalità di versamento seguiranno sempre la normativa nazionale.
Il versamento tramite c/c postale dovrà essere effettuato sul c/c n. 179382 intestato alla concessione di Trento – Uniriscossioni S.p.A. – Via DeGasperi n. 37 – 38015 Lavis (TN).
Sono confermate le modifiche alla disciplina dell’I.C.I. già introdotte dall’art. 18 della Legge finanziaria 2001 (L. 23.12.2000, n. 388) per l’anno 2001.
Con il comma 1 del medesimo articolo viene modificato l’art. 10 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 relativo alle modalità di versamento del tributo. Rimane la suddivisione in n. 2 rate da versare entro il 30 giugno (acconto), e dal 1° al 20 dicembre (saldo).
La modalità di calcolo delle due rate è la seguente: la prima dovrà essere definita con riferimento all’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. In particolare deve essere versato, a titolo di saldo, il 50 per cento dell’imposta così calcolata con riferimento all’imposta dovuta per l’intero anno in corso, cioè in base ad aliquote e detrazioni definite per l’anno 2005, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Rimane comunque la possibilità per il contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno in corso in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno.
Si considerano altresì regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purché l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e sia individuato l’immobile cui i versamenti si riferiscono.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e da copia della denuncia originaria ICI 1993 ed eventuali variazioni.
Le presenti norme entrano in vigore con il primo gennaio 2006.