Delibera nr. 26 dd. 14.12.2004
Oggetto: I.C.I. – Determinazione valore aree edificabili per l’anno 2005
Ricordato che con deliberazione nr. 17 di data 04.06.1999, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Dato atto che all’art. 3 il regolamento stabilisce che la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili deve essere stabilito dal Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 50 di data 19.04.1999, adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento che fissa i valori di riferimento per le aree fabbricabili per il 1999 e la propria precedente deliberazione n. 40 di data 30.11.2000, con la quale vengono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili stabiliti con la stessa delibera della Giunta comunale n. 50/1999, anche per l’anno 2000;
Ritenuto di modificare i valori delle aree edificabili per l’anno 2005;
Udita la proposta della Giunta comunale;
Visti i pareri del Segretario comunale, espressi sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/1993, così come modificato con l’art. 16 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Atteso che non necessita l’acquisizione del parere contabile, in quanto dal presente provvedimento, non deriva impegno di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
1. Di modificare per l’anno 2005 i valori delle aree edificabili come sotto descritti :
Aree edificabili in zone residenziali : € 40,00 al mq.
Aree edificabili per insediamenti produttivi ( artigianali , alberghiere) :€ 30,00 al mq.
Aree destinate ai servizi pubblici : € 15 al mq.
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- opposizione della Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss. mm.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.