1.      di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura ordinaria del CINQUE per mille;

 

2.      di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del SETTE per mille per gli alloggi sfitti da più di sei mesi;

 

3.      di determinare che l’aliquota stabilita nella misura del sette per mille per gli alloggi sfitti per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno di riferimento (se il periodo di affitto è maggiore di mesi 6, si applica l’aliquota ordinaria del 5 per mille per tutto l’anno; se il periodo di affitto è uguale o inferiore a mesi 6 si applica l’aliquota del 7 per mille per i mesi di non locazione e l’aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti mesi) come risulta dal punto 2. del dispositivo, dovrà essere applicata:

 

4.      di precisare che per le abitazioni classificate con categoria A, l’aliquota del cinque per mille di cui al punto 1. viene applicata nei seguenti casi:

·        abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche che risiedono nel comune anche in casa di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·        Abitazione date in comodato o uso gratuito, a condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

·        Abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, adibita a residenza secondaria o a disposizione, a condizione che non risulti locata;

·        Abitazione adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili, che risiedono permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari  purché l’abitazione non sia data in locazione; 

·        Abitazione data in locazione a condizione che sia stato stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato presso gli appositi uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

5.      di fissare per l’anno 2007, la detrazione spettante, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia ICI, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 130,00.- (centotrenta) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;