OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazione Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.

 

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili e in particolare all’art. 4, individua nel Comune, nel quale sono ubicati gli immobili, il soggetto attivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Esaminati gli articoli  6 e 8 del D.Lgs. n. 504/92, i quali stabiliscono che l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale vengono deliberati dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, per quanto riguarda l’aliquota, mentre nella misura di £. 200.000 – Euro 103,29.- fino a £. 500.000 - Euro 258,22.- ovvero fino al 50% dell’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale, per quanto riguarda la detrazione;

 

Richiamato il Regolamento I.C.I. del Comune di Tuenno approvato con deliberazione consiliare n. 46 dd. 30.11.1998 e successive  modificazioni;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 50 dd. 22.12.2003, avente per oggetto “Determinazione aliquote e detrazione Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004”;

 

Attesa ora l’opportunità di determinare le aliquote e la detrazione d’imposta per l’anno 2005;

 

Sentito l’intervento del Sindaco che, a nome della Giunta Comunale propone di riconfermare, per l’anno d’imposta 2005, le stesse aliquote e detrazioni previste per l’anno d’imposta 2004 e cioè il cinque per mille come aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili e il sette per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti per almeno 6 mesi continuativi nel corso dell’anno di riferimento e Euro 130,00.- (centotrenta) la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Acquisti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 così come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998, n. 10 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

Rilevato che non risulta necessario acquisire l’attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

 

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

Con n. 10 voti favorevoli e n. 0 contrari e n. 3 astenuti su n. 13  consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura ordinaria del CINQUE per mille;

 

2.     di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del SETTE per mille per gli alloggi sfitti da più di sei mesi;

 

3.      di determinare che l’aliquota stabilita nella misura del sette per mille per gli alloggi sfitti per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno di riferimento (se il periodo di affitto è maggiore di mesi 6, si applica l’aliquota ordinaria del 5 per mille per tutto l’anno; se il periodo di affitto è uguale o inferiore a mesi 6 si applica l’aliquota del 7 per mille per i mesi di non locazione e l’aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti mesi) come risulta dal punto 2. del dispositivo, dovrà essere applicata:

Si precisa che un immobile si intende “affittato” a condizione che sia stato stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato presso gli appositi uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

4.      di fissare la detrazione spettante, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia ICI, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 130,00.- (centotrenta) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

 

5.      di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e con le modalità stabilite nella Circolare n. 49/E dd. 13.02.1998 del Ministero delle Finanze;

 

6.      di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2, lett. b) L. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971), nonché opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 52, comma 13 della L.R. 1/1993 e s.m.).