Ufficio Intercomunale Entrate
COMUNE DI CAPRIANA
ALIQUOTA ORDINARIA |
confermata 5 per mille per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili inagibili/inabitabili, ad esclusione di quelli soggetti ad eventuali aliquote agevolate. | |
ALIQUOTA AGEVOLATA |
confermata 4 per mille |
Solo per i casi residuali di abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati, che non beneficiano dell’esenzione (vedi punto B). |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
confermata € 125,00 | |
confermata € 258,23 per soggetti oltre i 65 anni con reddito familiare inferiore ad € 10.329,14 annui. |
ABITAZIONI PRINCIPALI ED IMMOBILI AD ESSE ASSIMILATI:
A) SONO ESENTI DA I.C.I.:
Ø Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. |
ESENTI DALL’I.C.I. (D.L. 93/2008) |
Ø Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il II° grado (padre/figlio, nonno/nipote, fratelli) se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verificano le condizioni, a pena di inapplicabilità). | |
Ø Unità immobilari assegnate ad uno dei due coniugi come abitazione famigliare, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario, a condizione che non possieda un’altra abitazione nello stesso Comune. | |
Ø Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. | |
Ø Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono | |
Ø Pertinenze (cantine, box, posti macchina) classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale o ad immobile assimilato ad abitazione principale da Regolamento o norma di Legge. |
B) NON SONO ESENTI:
Ø Abitazioni principali con categoria catastale A1, A8, A9 |
Aliquota 4‰ Detrazione € 125,00 |
Ø Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all’AIRE, a condizione che non risultino locate e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare abitativa (e sue pertinenze) su tutto il territorio italiano. |
Aliquota 4‰ Detrazione € 125,00 |
Ø Unità immobiliari locate con contratto registrato, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dimostrarsi presentando copia del contratto di locazione registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio). |
Aliquota 4‰ Non ammesse detrazioni |
AREE FABBRICABILI/ EDIFICAZIONI IN CORSO:
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Al fine di ridurre il contenzioso e di favorire l’individuazione della base imponibile, il Consiglio Comunale ha fissato per il 2011 i seguenti valori:
ZONA |
Indice di fabbricabilità da P.R.G. |
Indice convenz. attribuito |
VALORE AL MQ. ANNO 2010 |
Insediamenti di edilizia mista rada |
1,2 |
1,2 |
€ 65,00 |
Insediamenti di edilizia mista densa |
2 |
2 |
€ 108,33 |
Insediamenti di edilizia mista - PEA |
1,2 |
0,84 |
€ 45,50 |
Zone per esercizi alberghieri |
2,5 |
1,2 |
€ 65,00 |
Insediamenti industriali ed artigianali |
2,5 |
0,84 |
€ 45,50 |
Il Consiglio Comunale ha deliberato diverse percentuali di abbattimento dei valori, rapportate all’effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari o in caso di strumenti urbanistici adottati.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO/RESTAURO DI IMMOBILI:
L’imposta deve essere calcolata sul valore dell’area, tenuto conto della volumetria oggetto degli interventi. In considerazione della particolare situazione impositiva, il Consiglio Comunale ha previsto, per tali casi, una percentuale di abbattimento del valore delle aree deliberato ai fini dell’accertamento, pari al 50%. |
aliquota ordinaria 5‰ sul valore dell’area edificabile |
In seguito alla determinazione nr. 10/2009 del Dirigente del Servizio Catasto della P.A.T., assunta ai sensi dell’art. 37 comma 53 del D.L. 223/2006, nella Provincia di Trento è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., fatta eccezione per le fattispecie riportate nelle istruzioni generali del modello di dichiarazione medesimo, per le quali permane l’obbligo di presentare la dichiarazione, su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi disciplinati dal Regolamento I.C.I., per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, a pena di inapplicabilità, o nei casi di variazione di qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell’imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.
L’I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente, arrotondando l’importo totale dovuto all’Euro inferiore o superiore (0,50 = Euro superiore).
IMPORTO MINIMO: il versamento in autotassazione non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad € 5,00.
L’imposta dovuta deve essere versata in due rate (pari al 50%), la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.
I versamenti I.C.I. possono essere eseguiti con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale, intestati al Concessionario del servizio di riscossione:
EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL SPA CAPRIANA-TN-ICI c/c postale nr. 88753371
COME SI CALCOLA L’I.C.I.
Ø BASE IMPONIBILE:
- Fabbricati:
RENDITA CATASTALE |
+ |
5% rivalutaz. |
x |
MOLTIPLICATORE: |
= |
BASE IMPONIBILE | |
cat. A, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/1 |
x 100 | ||||||
cat. B (scuole, case di cura, ecc.) |
x 140 | ||||||
cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.) |
x 50 | ||||||
cat. C1 (negozi e botteghe) |
x 34 |
- Aree fabbricabili:
VALORE AL MQ. |
- |
EVENTUALE % ABBATTIMENTO per caratteristiche area |
x |
mq. |
= |
BASE IMPONIBILE |
Ø CALCOLO IMPOSTA:
BASE IMPONIBILE (vedi sopra) |
x |
ALIQUOTA |
: |
1000 |
= |
I.C.I. ANNUA |
L’importo da versare deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) e deve tenere conto dei mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).
Tutte le informazioni e la modulistica relative all’I.C.I. possono essere richieste presso l’Ufficio Intercomunale Entrate (0462/237515) o reperite nella sezione “tributi” del sito internet www.castello-molina.it.