COMUNE DI CAPRIANA (TN)

 

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 22.12.2005.

 

OGGETTO:     Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2006.

 

DELIBERA

 

1.      di confermare, per l’anno 2006, le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già determinate per l’anno 2005, nella seguente misura:

 

Ø   aliquota ordinaria pari al 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;

 

Ø    aliquota agevolata pari al 4 per mille

 

·        per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

·        per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:

 

-       unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

 

-       unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

-       unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

-       unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;

 

·        per le pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge.

 

2.      di confermare, per l’anno 2006, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di € 125,00 annui. La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell’abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Essa si applica indistintamente:

 

·        alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

·        alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

 

·        unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

·        alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

·        alle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;

 

·        alle pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge), solo per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima.