COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DD. 22.12.2006

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATE le normative I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ed in modo particolare il capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare gli articoli 52 - 58 e 59;

RILEVATO che l’aliquota I.C.I. può essere determinata dai Comuni entro la fascia compresa tra il 4 ed il 7 per mille;

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/92 per il quale:

2. “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000= (€ 103,29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

CONSIDERATO che la determinazione dell’aliquota e le eventuali maggiori detrazioni devono essere deliberate e formalizzate in un unico provvedimento e che in mancanza di deliberazione si applica l’aliquota del 4 per mille e la detrazione di L. 200.000= (€ 103,29);

RITENUTO per il periodo di imposta 2007, di applicare la detrazione di cui all’articolo 8 c. 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 3 comma 55, della L. 662/96 e sulla base dell’articolo 58 comma 3 del D.L.gs. 446/97, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

RITENUTO inoltre di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 come di seguito:

§       nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e le aree fabbricabili;

§       del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

VISTO che la predetta esenzione per la prima casa comporta una minore entrata che si prevede sarà coperta dall’applicazione dell’aliquota maggiorata del 6 per mille sugli altri fabbricati, e pertanto non vi sarà un calo complessivo dell’entrata;

PRESO ATTO che per l’anno 2007 la relativa delibera deve essere adottata entro il 31.12.2006 ai sensi dell’art. 27 c. 8 della L. 28.12.2001 n. 448;

VISTO il regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il regolamento I.C.I. approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 dd. 22.12.1998 e s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal responsabile della struttura competente dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile della Ragioneria comunale;

CON voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (Grisotto ) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

 

d e l i b e r a

 

1.    Di applicare, per il periodo di imposta 2007 la detrazione di cui all’articolo 8 c. 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 3 comma 55, della L. 662/96 e sulla base dell’articolo 58 comma 3 del D.L.gs. 446/97, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., che viene stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

 

2.    Di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), a valere per l’anno 2007, nella misura

o      del quattro per mille per l’abitazione principale e le aree fabbricabili

o      del sei per mille per tutti gli altri fabbricati;

 

3.    Di trasmettere ad avvenuta esecutività, al Ministero dell’Economia - dipartimento per le politiche fiscali copia del dispositivo del presente atto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

4.    Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

§       ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della Legge 1034/1971 entro 60 giorni;

§       ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

§       opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L;