COMUNE DI CANAL SAN BOVO
PROVINCIA DI TRENTO
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DD. 22.12.05
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le normative I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ed in modo particolare il capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare gli articoli 52 - 58 e 59;
RILEVATO che l’aliquota I.C.I. può essere determinata dai Comuni entro la fascia compresa tra il 4 ed il 7 per mille;
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/92 per il quale:
2. “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000= (€ 103,29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
CONSIDERATO che la determinazione dell’aliquota e le eventuali maggiori detrazioni devono essere deliberate e formalizzate in un unico provvedimento e che in mancanza di deliberazione si applica l’aliquota del 4 per mille e la detrazione di L. 200.000= (€ 103,29);
RITENUTO per il periodo di imposta 2006, di applicare la detrazione di cui all’articolo 8 c. 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 3 comma 55, della L. 662/96 e sulla base dell’articolo 58 comma 3 del D.L.gs. 446/97, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I. , viene stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;
RITENUTO inoltre di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 come di seguito:
§ nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e le aree fabbricabili;
§ del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
VISTO che la predetta esenzione per la prima casa comporta una minore entrata che si prevede sarà coperta dall’applicazione dell’aliquota maggiorata del 6 per mille sugli altri fabbricati, e pertanto non vi sarà un calo complessivo dell’entrata;
PRESO ATTO che per l’anno 2005 la relativa delibera deve essere adottata entro il 31.12.2005 ai sensi dell’art. 27 c. 8 della L. 28.12.2001 n. 448;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 80 dd. 22.12.1998 e s.m.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal responsabile della struttura competente dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile della Ragioneria comunale;
CON voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 1 ( Santo Rattin) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;
d e l i b e r a
1. Di applicare, per il periodo di imposta 2006 la detrazione di cui all’articolo 8 c. 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’articolo 3 comma 55, della L. 662/96 e sulla base dell’articolo 58 comma 3 del D.L.gs. 446/97, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., che viene stabilita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;
2. Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l’anno 2006, nella misura
o del quattro per mille per l’abitazione principale e le aree fabbricabili
o del sei per mille per tutti gli altri fabbricati;
3. Di trasmettere ad avvenuta esecutività, al Ministero dell’Economia - dipartimento per le politiche fiscali copia del dispositivo del presente atto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
§ ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della Legge 1034/1971 entro 60 giorni;
§ ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;