COMUNE DI CAMPODENNO

Provincia di Trento

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione N.   02/2008 del 10/01/2008

                 del Consiglio comunale

 

Oggetto:              D.Lgs 30.12.1992 n. 504  e ss.mm. Imposta comunale sugli immobili.

                            Definizioni criteri applicativi e determinazione aliquote e detrazioni anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Premesso che con decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino finanza degli Enti territoriali” è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall’anno 1993;

 

            Richiamato il disposto di cui all’art.4, comma 1, della Legge 24.10.1996 n.556 in base al quale i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

            Considerato che , a decorrere dal 1997, la detrazione per l’abitazione principale, di cui all’art.8 del D.lgs 30.12.1992 n. 504 come sostituito dall’art.3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, è stata elevata a Lire 200.000;

           

Richiamato l’ultimo atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale di Campodenno n.50 di data 28.12.2006,  con il quale è stata modificata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 come segue :

o              Aliquota ridotta del 4 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

o              Aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree);

o              Detrazione sull’abitazione principale nella misura di €uro 160,00 da applicarsi con i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 504/1992.

 

Considerata la facoltà concessa ai contribuenti di pagare l’imposta comunale sugli immobili in un’unica soluzione e precisato che i soggetti passivi provvederanno ad adempiere all’obbligo tributario tra il 1 dicembre ed il 20 dicembre di ogni anno;

 

Atteso che ai sensi dell’art.3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n.662, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 1997 e fino al 2006, la detrazione per l’abitazione principale, di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n.662 è sempre rimasta ad €uro 103,29 e che detto importo può essere elevato fino ad un massimo di €uro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;

 

Considerato che per l’esercizio finanziario 2007 la detrazione per l’abitazione principale è stata definita ad €uro 160,00;

 

Rilevato che l’Ufficio tributi non è ancora in grado di consegnare i dati relativi  all’esatta entità del del gettito della manovra tributaria del 2007 in quanto i censiti hanno optato per il pagamento dell’ICI in unica soluzione entro il 16/20 dicembre 2007 ;

 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende mantenere anche per l’anno 2008, il gettito tributario tributario del 2007, pari ad €uro 165.000,00 e così pure la aliquota fissata per le unità adibite ad abitazione principale pari al 4 per mille e la aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree), nonché la detrazione sull’abitazione principale nella misura fissa di €uro 160,00;

 

Sentita la discussione i cui contenuti si rinviano al verbale della seduta consigliare;

 

            Sentita la proposta del Sindaco di mantenere invariato il gettito tributario derivante dall’I.C.I. e le aliquote come segue:

-         Aliquota agevolata/ridotta nella misura del 4 per mille per la abitazione principale;

-         Aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille;

-         Aliquota ordinaria per le aree edificabili nella misura del 4,5 per mille;

-         Detrazione da applicare esclusivamente sull’abitazione principale pari ad €uro 160,00.

 

      Atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 e successiva modifica apportata all’art.54 del D.Lgs. n.446/1997 dall’art.6 del D.Leg. n. 56/1998, l’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto per l’anno successivo ;

 

            Considerato che, ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, le aliquote e le tariffe dei tributi locali debbono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Preso atto che in giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente per la determinazione delle tariffe, proprio perché le tariffe dei tributi hanno natura regolamentare.

 

            Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti i seguenti pareri che si uniscono in allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ai sensi dell'art.81  del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L, dell’art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell’art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 3 di data 01.03.2001:

-        parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa del responsabile della ragioneria comunale;

-        parere favorevole in merito alla regolarità contabile del responsabile della ragioneria comunale.

 

Visti:

 

            Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Zanoni Lorenzo, Tommasella Maurizio, Zanoni Amedeo, Biada Daniele e Pezzi Ivano)  su n. 15 presenti e votanti espressi per alzata di mano

 


D E L I B E R A

 

1.             Di confermare per l’anno 2008 sulla base delle argomentazioni di cui in premessa le aliquote ICI nel modo seguente:

 

2.             di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l’annualità d’imposta 2008;

 

3.             di disporre ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.04.2003 n.3, la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

4.             di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

 

5.             di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

Ø   Opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Ø   ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Ø   ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge 6.12.1971 n. 1034.