OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione aliquote per l’anno 2006 e detrazione per abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che istituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

Visto l’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione consiliare nr. 29 del 18.11.2003 in  base al quale il termine per deliberare aliquote e detrazioni d’imposta per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, fissata per il 2006 al 31.12.2005, come stabilito dal protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei comuni sottoscritto in data 18.11.2005, con effetto per l’anno successivo;

 

Rilevato che in carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote e le detrazioni minime stabilite dalla legge;

 

Visto l’art. 6, secondo comma, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

 

Visto l’art. 8, terzo comma, del D.Lgs. 504/92 il quale prevede la possibilità di elevare da Euro 103,29.=. a Euro 258,23.=. l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale;

 

Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;

 

Ritenuto necessario, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, confermare l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille, nonché di adottare l’aliquota ridotta del 4 per mille nelle seguenti ipotesi:

-          abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Breguzzo  e che dimorano abitualmente nell’immobile;

-          immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);

 

Ravvisata l’opportunità, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di confermare la detrazione per l’abitazione principale in vigore per l’anno 2005, e quindi di fissare la stessa  nella misura di Euro 258,23.=. (duecentocinquantotto/23);

 

Ritenuto che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione di una detrazione superiore alla minima di legge, rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 26 lett. i) del D.L.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai  sensi dell’art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa  e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e che pertanto non necessita dell’attestazione di cui all’art. 19 comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

 

DELIBERA

 

1.      di confermare per l’esercizio finanziario 2006, con decorrenza 01.01.2006, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune:

·         aliquota ordinaria del 5 per mille;

·         aliquota ridotta del 4 per mille nelle seguenti ipotesi:

-          abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Breguzzo  e che dimorano abitualmente nell’immobile;

-          immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);

 

2.      di confermare per l’esercizio finanziario 2006, con decorrenza 01.01.2006, la detrazione per l’abitazione principale nella misura di Euro 258,23.=. (duecentocinquantotto/23);

 

3.      di dichiarare che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

4.      di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia inviata per via telematica all’Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze che provvederà, ai sensi della Circolare n. 3/DPF del 16.04.2003, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

  1. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

-          opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

-          ricorso giurisdizionale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.2, lett. b) della Legge 06.12.1971, nr. 1034;

-          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199.

 

 

 

 

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