deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 16.12.2010

 

OGGETTO:    determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’abitazione principale a valere per l’anno 2011.

 

 

 

Il Consiglio comunale

 

Premesso che:

-    il D.L. 30.12.1992, n.504, emanato per l’attuazione della delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali territoriali, ha istituito, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinandone l’applicazione;

-    con deliberazione consiliare n. 36 del 23 dicembre 1998 esecutiva a sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

-    con deliberazione Commissariale n. 105 del 22.11.2001 sono state apportate alcune modifiche all’art. 3 e all’art. 10 del Regolamento medesimo;

-    con deliberazione consiliare n. 7 del 29 marzo 2004, esecutiva a sensi di legge, sono state apportate ulteriori modifiche al testo Regolamentare;

-    con deliberazione consiliare n. 22 del 29.12.2009 sono state apportate ulteriori modifiche e si è proceduto all’approvazione del nuovo testo di tale Regolamento;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze dd. 14.06.1993, n. 9;

Letto l’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. che stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

Rilevato che:

- a decorrere dall’anno 2008, ai sensi dell’art 1 c1 e D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (A1), delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato Decreto 504/1992.

- per abitazione principale si intende quella ove risulta la residenza anagrafica (art. 8 D.L. 504/92).

- sono altresì escluse dall’imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e, precisamente, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti ed affini in linea retta e collaterale entro il 2° grado a condizione che il parente od affine abbia posto la propria residenza nell’unità immobiliare stessa;

- l’esenzione dall’imposta si applica, inoltre, alle seguenti fattispecie:

a) casa coniugale del soggetto passivo (con esclusione delle categorie A1, A8 e A9) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b) ad una sola pertinenza dell’abitazione principale (C6 o C2 o C7);

c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (adibita ad abitazione principale del possessore prima del ricovero) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione e non risulti locata;

d) unità immobiliari appartenenti alle Onlus ;

- sono escluse dal beneficio dell’esenzione le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani iscritti all’Aire (risoluzione Min. Econ. e Finanze n. 12/DF 2008) e per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato Decreto 504/1992..

Considerato che l’art.1 – comma 7 del D.L.. 93/2008 ha stabilito che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI;

Atteso che, a sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio comunale con deliberazione assunta ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento;

Rilevato altresì che, se la deliberazione non viene adottata annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario interessato, si applicano l’ aliquota del 4/1000 e la detrazione di euro 103,29, come previste dal D.Lgs. 504/1994;

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2011 l’aliquota del 4 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale, allo scopo di mantenere invariati i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi a favore dei residenti;

Ritenuto altresì opportuno confermare in euro 130,00 (centotrenta), per l’anno 2011, la quota di detrazione per le abitazioni principali dei possessori delle categorie di immobili A1, A8 e A9 e per  le abitazioni principali di persone iscritte all’A.I.R.E.;

Considerato che, a seguito della presente deliberazione e degli accertamenti da eseguire, il gettito complessivo, comprensivo dei trasferimenti erariali compensativi per l’abolizione dell’imposta sugli immobili per le abitazioni principali, pertinenze ed assimilati, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale quantificato in euro 52.000,00.=;

Accertata la propria competenza ex art. 26 del D.P.Reg. 3/L/2005;

Visti i pareri e le attestazioni favorevoli, rilasciate dagli Uffici competenti, a sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,

 

d e l i b e r a

1.     di confermare, per l’anno 2011, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, la detrazione dell’imposta comunale per le abitazioni principali dei possessori delle categorie di immobili A1, A8 e A9 e per quelle degli iscritti all’A.I.R.E., nell’importo di euro 130,00.= (centotrenta).

2.     di dare atto che le aliquote per tutte le tipologie di immobili restano confermate al 4/1000.

3.     di disporre, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e ss.mm., la pubblicazione della presente deliberazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità previste nella norma stessa.

4.     di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a)     opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

b)     ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

c)     ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

(I ricorsi b) e c) sono alternativi).