deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.12.2004

 

OGGETTO: determinazione detrazione I.C.I. per l’abitazione principale a valere per l’anno 2005.

 

 

 

Il Consiglio comunale

 

Preso atto che questa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 36 del 23.12.1998 ha adottato il proprio Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.;

 

Preso atto altresì che con deliberazione consiliare n. 7 del 29.03.2004 sono state apportate delle modifiche e si è proceduto all’approvazione del nuovo testo di tale Regolamento;

 

Atteso che, a sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio comunale con deliberazione assunta ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento;

 

Rilevato altresì che, se la deliberazione non viene adottata annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario interessato, si applicano l’ aliquota del 4/1000 e la detrazione di euro 103,29, come previste dal D.Lgs. 504/1994;

 

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione, per l’anno 2005, della quota di detrazione per l’abitazione principale in euro 130,00 (centotrenta);

 

Considerato che, a seguito della presente variazione e degli accertamenti da eseguire, il gettito complessivo non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale quantificato in euro 56.000,00.=;

 

Accertata la propria competenza ex art. 29 del DPGR 4/L/1995;

 

Visti i pareri e le attestazioni favorevoli, rilasciate dagli Uffici competenti, a sensi dell’art. 16, 6° comma, della L.R. 10/98;

 

Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano,

 

d e l i b e r a

 

1.     di stabilire, per l’anno 2005, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale, nell’importo di euro 130,00.= (centotrenta).

 

2.     di dare atto che le aliquote per tutte le tipologie di immobili restano confermate al 4/1000.

 

3.     di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione, per gli adempimenti di competenza.

 

4.     di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a)       opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 52, c.13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s. m.;

b)       ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

c)       ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

(I ricorsi b) e c) sono alternativi).