Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che con la Legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” ed il conseguente Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali” è stata istituita, con decorrenza dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Considerato l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 1996 n. 556, in base al quale i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Atteso che l’art. 3, comma 55, della L. 662/96, pur modificando l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, fa salve le disposizioni del sopraccitato art. 4 comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modificazioni dalla L. 556/96, così come sopra specificate.

Letto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, così come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 53, della L. 662/96, in base al quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 662/96, a decorrere dall’anno 1997 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento o, in alternativa, l’importo di euro 103,29 previsto quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato, fino ad euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Atteso che tale detrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 662/96, può essere estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ovvero I.T.E.A.), consentendo quindi al Comune la possibilità di stabilire diverse detrazioni tra le varie tipologie previste.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 42 di data 30/12/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Considerato che l’art. 6 del succitato Regolamento, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 446/97, prevede l’estensione delle agevolazioni a una pertinenza dell’abitazione principale e che, quindi, la cantina o il box o il posto macchina coperto e scoperto ecc. che costituisce pertinenza dell’abitazione principale usufruisce dell’aliquota e, per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale, della detrazione prevista per la stessa.

Considerato che l’art. 7, comma 1, del succitato Regolamento, ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 446/97, prevede l’assimilazione ad abitazione principale, sia per quanto concerne l’aliquota che la detrazione prevista per la stessa, delle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente.

Considerato che l’art. 7, comma 2, dello stesso Regolamento, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, prevede che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sono considerate abitazioni principali, a condizione che le stesse non risultino locate.

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, la mancata adozione della presente delibera entro i termini di legge comporta automaticamente l’applicazione di un’unica aliquota ordinaria pari al 4 ‰ e di un’unica detrazione per l’abitazione principale pari ad € 103,29.

Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso tributario e di perequazione fiscale, di non gravare indistintamente in uguale misura su tutti i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili, ma di incidere in modo differenziato sui soggetti che adibiscono direttamente l’unità immobiliare ad abitazione principale facendo ricadere su di loro un minor onere rispetto ad altre categorie;

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 30.11.2005 con la quale il Consiglio comunale ha determinato le aliquote e le detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006 e valutata l’opportunità di confermare anche per l’anno 2007 le medesime aliquote e detrazioni previste.

Constatato che quanto sopra garantisce il rispetto di equilibrio di bilancio di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92.

Riscontrato l’obbligo per il Comune di deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

Vista la circolare del Ministero dell’economia e finanze n. 3/DPF di data 16.04.2003, la quale disciplina le modalità per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI.

Visto il comma 3, lettera i) dell’art. 26 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il quale attribuisce al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n14 contrari n// astenuti n// su n14 presenti, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1.      di confermare, per l’anno 2007, al 4,2 per mille l’aliquota ordinaria, presupposto d’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 504/92, da applicarsi a tutti gli immobili e alle aree fabbricabili ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

2.        di confermare, per l’anno 2007, la riduzione dell’aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 4 per mille:

a)    per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

- dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

- dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

- dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b)    per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell’abitazione principale;

c)    per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

3.        di confermare, per l’anno 2007, in euro 155,00 la detrazione prevista all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii. per l’imposta dovuta:

a)    per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

- dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

- dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

- dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b)    per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell’abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

c)    per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

4.        di confermare, per l’anno 2007, la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.T.E.A.) in euro 155,00, così come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii.;

5.        di dare atto che la manovra combinata sopra esposta garantisce il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed il conseguimento di un gettito almeno pari a quello dell’anno precedente;

6.        di trasmettere, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali;

7.        di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.

8.      di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:

a)    opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi del art. 79 comma 4 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

b)   ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034;

c)    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.