OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per Imposta Comunale sugli Immobili:  Anno 2005.
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
            VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Ufficio di Ragioneria su indicazione della Giunta Comunale e ritenutala meritevole di adozione come qui di seguito riportato;
           
            RICHIAMATO il  D.Leg.vo d.d. 30.12.1992 n. 504 e s.m. che disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 
            DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 49 d.d. 29.12.1998 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. e con delibere n. 9 d.d. 25.02.1999, n. 38 d.d. 28.12.1999, n. 50 d.d. 27.12.2001 e n. 03 d.d. 30.01.2003 sono state apportate modifiche allo stesso; 
 
            VISTO l’art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/92, sostituito dall’art. 54 della Legge 662/96, art. 31 c. 1 L. 448/98,  che prevede che il Comune adotta annualmente entro il  31.12. di ogni anno, ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota e le detrazioni d’imposta da applicarsi per l’anno successivo (2005);
 
            VISTE le modifiche apportate al D.Legisl.vo 504/92 ed in particolare l’art. 58 del D.Legisl.vo 446/97 che cita: “limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto Leg.vo 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della L. 622/96, può essere stabilita in misura superiore a L. 200.000, ora € 103,30=, e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato tale deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;  
 
            VISTO che con i controlli eseguiti dall’ ufficio ragioneria-tributi per la liquidazione e accertamento d’imposta ICI per gli anni dal 1993 al 2002 si è avuto maggior gettito d’imposta nell’anno di competenza in quanto i contribuenti hanno sistemato le loro posizioni, la giunta propone di mantenere per l’anno d’imposta 2005 la detrazione per l’abitazione principale ad € 155,00 mantenendo l’aliquota per l’abitazione principale al 4 per mille.
Per tutte le altre tipologie di immobili nonché per le aree edificabili ripropone l’aliquota del 4,2 per mille.
 
RITENUTO OPPORTUNO mantenere il valore minimo di accertamento a metro quadrato delle aree edificabili come stabilito con delibera del Consiglio comunale n. 57 d.d. 30.12.2003 ;
 
            Sottolineato che da analisi compiute dall’Ufficio ragioneria con l’anzidetta proposta il gettito I.C.I. complessivo dovrebbe rimanere invariato;
 
      VISTI i pareri favorevoli qui allegati sotto la lettera A) dando atto che non serve l’attestato di copertura finanziaria;
 
            VISTO  il T.U.LL.RR.O.C. ed in particolare l’art. 28;
 
            CON voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. /, espressi per alzata di mano, su numero 10 consiglieri presenti e votanti ,
 
DELIBERA
 
1.   di determinare in Euro 155,00 per l’anno 2005, la detrazione prevista all’art. 8
c. 2, del D.Legislativo 504/92 e s.m., per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue assimilazioni ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale del soggetto passivo di tale tributo nonché alle sue pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
 
2.   di stabilire l’aliquota I.C.I. al 4 per mille per l’anno 2005 per l’abitazione principale e sue pertinenze;
 
3.   di stabilire l’aliquota I.C.I. al 4,2 per mille per l’anno 2005 per tutte le altre tipologie di fabbricati nonché per le aree fabbricabili;
 
4.   di dare atto che le modifiche tariffarie apportate garantiscono l’equilibrio di bilancio e che le stesse sono state formulate tenendo presente le disposizioni sancite nel regolamento comunale I.C.I., nonchè il valore minimo di accertamento a metro quadrato delle aree edificabili come stabilito con delibera del Consiglio comunale
n. 57 d.d. 30.12.2003 ;
 
5.   di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 100, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.;
 
6.   di trasmettere ai sensi degli artt. 35, 68 e 78 del D. Leg.vo 507/93 e s.m. la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione per la Fiscalità Locale;
 
7.   di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente  deliberazione sono ammessi:
·      opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.52 della L.R. n. 1/1993 e s.m.;
·      ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero, in alternativa,ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.