Il Comune di Baselga di Pinè (provincia di Trento) ha adottato il 30/12/2008 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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d e l i b e r a
1= di determinare, per l'anno
2= di determinare, per l'anno
3= di determinare, per l’anno 2009, l’aliquota del 5 (cinque) per mille per le aree fabbricabili;
4= di fissare, per l'anno 2009, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esentata dal D.L. 93/2008, in € 160,00 (centosessanta), ai sensi dell'art. 8, 3° comma, D.L.vo 30.12.1992 nr. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996, nr. 662;
5= di dare atto che, a termini dell’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. ed alle condizioni ivi riportate, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dell’imposta se non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero con applicazione dell’aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2) e 4), le seguenti fattispecie:
a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, purchè il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che la medesima non risulti locata.
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