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Comune di Avio (Tn)
ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011:
Con Decreto legge del Consiglio dei Ministri di data 21/05/2008 è stata abolita l’Imposta comunale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Pertanto non è dovuta l’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e ad una pertinenza C6 – garage, ad esclusione delle abitazioni accatastate come A1, A8 e A9.
Non è dovuta l’imposta nemmeno per le abitazioni assimilate cioè quelle date in uso gratuito ai genitori/figli.
Rimane l’I.C.I., come per gli anni precedenti (4 per mille), per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili con applicazione dell’aliquota del 7 per mille .
SCADENZA E MODALITA’ DI VERSAMENTO:
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e deve essere versato entro il 16/06, l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno e deve essere versato entro il 16/12/11 .
Il Contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del 16/06/2011.
Il versamento può essere eseguito tramite il Concessionario della Riscossione Equitalia TAA spa, n. c.c.p. 88748140 Equitalia Nomos spa AVIO TN ICI, oppure tramite F24.
Il versamento d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a euro 12,00=
Il Comune di Avio comunica inoltre, che in base al Regolamento Ici in vigore:
1. per abitazione principale si intende l’unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia; costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente entro il primo grado (genitore e figli); in questo caso, per tale abitazione,
2. la pertinenza classificata nel gruppo cat. C6, a servizio dell’abitazione principale, è considerata assimilata all’abitazione principale e pertanto non è dovuta l’imposta.
3. le aree fabbricabili pagano con l’aliquota del 7 per mille; per quanto riguarda i valori delle aree fabbricabili, si invita contattare l’Ufficio Tributi comunale per fornire i valori indicativi forniti dall’Amministrazione ed è comunque possibile scaricare dal sito del Comune www.comune.avio.tn.it il testo integrale della deliberazione consiliare n. 53 dd. 22/12/2005.
Si ricorda inoltre che i per fabbricati in fase di ristrutturazione e “al grezzo” , si paga l’Ici
come aree fabbricabili e non come fabbricati.
tributi@comune.avio.tn.it-tributi@pec.comune.avio.tn.it
Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi
dott.ssa Michela Donatini