OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007.
Il Sindaco, relatore, comunica:
Con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 recante “Riordino della finanza degli Enti territoriali” è stata istituita, con decorrenza dall’anno d’imposta 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del precitato D.Leg.vo 504/92, come sostituito dall’articolo 3, comma 54, della L. 23.12.1996 n. 662 e s.m. e dall’articolo 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, il Comune adotta entro il termine del 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo.
L’articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 ha, peraltro, disposto che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.
Verificato, inoltre, che, in forza del protocollo d’intesa siglato in data 7 agosto 2002 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni Trentini per la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2007 il termine per l’approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. è fissato al 31.12.2006.
Al riguardo, l'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 5, della L. 27.12.1997 n.449, stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con possibilità per il Comune di applicare aliquote agevolate “in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza fini di lucro”.
Qualora la deliberazione non venga, invece, adottata entro il termine suddetto si applica l'aliquota minima del 4 per mille con detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta nella misura minima di € 103,29.= fissata dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.
L’articolo 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come modificato dall’art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 09.05.1997 n. 122, prevede tra l’altro che:
“Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare £. 200.000.= rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i sui famigliari vi dimorano abitualmente. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa, l’importo di £ 200.000.=, di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato, fino a £ 500.000.=, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”.
Per l'anno 2006 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare nel Comune di Sfruz è stata determinata nella misura unica del 4 (quattro) per mille, con detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta nella misura minima di € 120,00.=.
Secondo le valutazioni effettuate in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 risulta che l'equilibrio della gestione corrente del bilancio stesso potrà ancora essere conseguito mantenendo, anche per l'anno 2007, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 (quattro) per mille, soprassedendo da ogni determinazione in merito alla diversificazione dell’aliquota I.C.I. con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati e dall’introduzione di eventuali aliquote agevolate. In merito alla detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, si propone di confermare, anche per l’anno 2007, l’aumento della stessa dall’importo minimo di € 103,29.= all’importo di € 120,00.=, nel pieno rispetto dell’equilibrio di Bilancio, soprattutto in considerazione dei risultati delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell’ICI effettuati in questi ultimi anni e con riferimento ai periodi d’imposta che vanno dal 1994 al 2002.
Tutto ciò premesso
Udita la relazione del Sindaco.
Visto l’articolo 2 del Regolamento comunale I.C.I., adottato con deliberazione consiliare n. 7 di data 26.02.1999, eseguibile a termini di legge, che così testualmente recita: “Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento”.
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’articolo dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 dd. 30.12.2000, dichiarata immediatamente eseguibile e inviata alla Giunta provinciale per il controllo in data 03.01.2001, la quale nella seduta del 26.01.2001 sub. n.107/01-R.12 ha preso atto dell’avvenuta esecutività, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 26.06.2001, approvata favorevolmente dalla Giunta provinciale nella seduta del 20.07.2001 sub. n. 12395/01-R.12 e con deliberazione consiliare n. 20 dd. 10.10.2002, eseguibile a termini di legge.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento dell’ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.
Vista la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm..
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l'anno 2007, l’aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili applicata da questo Comune nella misura unica del 4 (quattro) per mille.
2. Di confermare, per l'anno 2007, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nell’importo di € 120,00.=, dando atto che l’aumento della stessa dall’importo minimo di € 103,29.= all’importo di € 120,00.=, viene effettuato nel pieno rispetto dell’equilibrio di Bilancio, soprattutto in considerazione dei risultati delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell’ICI effettuati in questi ultimi anni e con riferimento ai periodi d’imposta che vanno dal 1994 al 2002.
3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Di incaricare il Responsabile ICI di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2006, insieme con copia del presente atto, al Concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell'art.18 del decreto legislativo richiamato in narrativa, nonché di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 58, comma 4, del D. Leg.vo 15.12.1997 n. 446.
5. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
Del. Cons\aliquota ICI 2007