IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che con deliberazione n. 35/2004 di data 23 dicembre 2004, veniva fissata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta la detrazione per l’anno d’imposta 2005, che compete alle abitazioni principali a favore dei proprietari o titolari del diritto d’uso o abitazione, ai sensi delle disposizioni della legge 24.12.1993, n 537 e della Legge 23.12.1996, n. 662, determinando nel contempo per gli altri soggetti d’imposta l’aliquota del 6 per mille;

 

visto ora il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare l’art 58, comma 3, che prevede la possibilità, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come individuata dal Regolamento ICI, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 662/96, può essere stabilita in misura superiore a Lire 500.000 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;

 

valutata attentamente la situazione in essere, sia sotto il profilo contabile del bilancio, che di opportunità strategica del Comune dal punto di vista della politica tariffaria e tributaria e ritenuto necessario ed opportuno procedere al reperimento di ulteriori risorse finalizzate al progetto di bilancio oltre l’ICI;

 

considerato che la legge 662/96 ha data ampia facoltà ai Comuni di stabilire aliquote diversificate entro il limite del 0,4% - 0,7% con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali o possseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

sentita la proposta della Giunta comunale che nel comunicare l’intendimento di fissare l’aliquota al 06%, propone al Consiglio comunale di applicare anche per l’anno 2007 le detrazioni d’imposta per quanto riguarda le abitazioni principali in misura tale da estenderle fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

 

ritenuto di accettare la proposta della Giunta comunale, fissando l’aliquota da applicare per l’ICI in conto 2007 nella misura del 6 per mille, applicando contemporaneamente la detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

 

vista la Legge 23.12.1996, n. 662;

 

visto il D.Legs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

visto il testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino -Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4 /L;

 

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n° 54/00 del 29.12.2000;

 

dato atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa da parte del Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L;

 

visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

visto il Regolamento ICI in vigore nel Comune di Siror e precisato che lo stesso estende le agevolazioni per le abitazioni principali anche alle pertinenze delle stesse;

 

a voti unanimi, espressi per alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori sigg. Zanetel Annalisa e Scalet Carla;

 

DELIBERA

 

            1) di determinare per il periodo d’imposta 2007 l’aliquota I.C.I. per il territorio catastale di Siror nella misura del 6 per mille;

 

            2) di determinare per l’anno 2007 l’aliquota da applicarsi sull’abitazione principale nella misura del 4 per mille;

 

            3) di stabilire che per il periodo d’imposta 2007 la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Legs. 504/92 come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 662/96, per le unità immobiliri adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento ICI, viene stabilita fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

 

            4) Di dare atto che la detrazione di cui al punto 3 è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case popolari, mentre restano esclusi dalle agevolazioni gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che gli utilizzano come dimora abituale;

 

            5) Di determinare per l’anno 2007 ai sensi del punto 2 del comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, l’aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti in categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia “immobili diversi dalle abitazioni”;

 

            6) Di stimare in base alle proiezioni ricavabili dai tabulati forniti dal Concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti della prima rata 2006, il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2007 in € 1.000.000,00;

 

            7) Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio tributi di curare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, comunicandola nei modi ritenuti migliori a tutti i censiti interessati e rimettendo copia al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;

 

            8) Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 79 c.3 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

 

9)      Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c.5  del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L .

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2  lett.B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  24 novembre 1971, N. 1199 e ss.mm