ALIQUOTA ORDINARIA ANNO 2006: 4,50 PER MILLE
ALIQUOTA ABITAZIONI SFITTE ANNO 2006: 7,00 PER MILLE
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2006: 105 EURO
VERSAMENTO MINIMO NON DOVUTO: INFERIORE O UGUALE A 10 EURO
VERSAMENTO UNICO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2006
ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I,
ART. 5
Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lett. h) dell’art. 7 del D. Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:
L’esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
ART. 6
Assimilazioni ad abitazione principale
Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
Ai sensi dell’art. 3, c. 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ART. 7
Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
……OMISSIS…..
Vengono equiparati ai fabbricati di cui al presente articolo (e pertanto godono della riduzione d’imposta del 50%) gli edifici che pur utilizzati anche a residenza saltuaria, sono privi di tutti i collegamenti alle reti elettriche, idrauliche e fognarie (ad es. case di montagna).
a) l’imposta annualmente dovuta deve essere versata dal soggetto passivo entro il 20 dicembre di ciascun periodo d’imposta. E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione ovvero a mezzo di uno o più acconti da effettuarsi nei tempi e con le modalità di calcolo ritenute più opportune dal contribuente stesso;
……..OMISSIS……