ALIQUOTA ORDINARIA ANNO 2006: 4,50 PER MILLE

 

ALIQUOTA ABITAZIONI SFITTE ANNO 2006: 7,00 PER MILLE

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2006: 105 EURO

 

VERSAMENTO MINIMO NON DOVUTO: INFERIORE O UGUALE A 10 EURO

 

VERSAMENTO UNICO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2006

 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I,

 

ART. 5

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

 

Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lett. h) dell’art. 7 del D. Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

  1. sui terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali;
  2. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS – sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

L’esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

 

ART. 6

Assimilazioni ad abitazione principale

 

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, c. 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

ART. 7

Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

 

……OMISSIS…..

Vengono equiparati ai fabbricati di cui al presente articolo (e pertanto godono della riduzione d’imposta del 50%) gli edifici che pur utilizzati anche a residenza saltuaria, sono privi di tutti i collegamenti alle reti elettriche, idrauliche e fognarie (ad es. case di montagna).

 

ART. 10

Termini temporali per il versamento dell’imposta

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/97:

a) l’imposta annualmente dovuta deve essere versata dal soggetto passivo entro il 20 dicembre di ciascun periodo d’imposta. E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione ovvero a mezzo di uno o più acconti da effettuarsi nei tempi e con le modalità di calcolo ritenute più opportune dal contribuente stesso;

……..OMISSIS……