Oggetto:       Determinazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.

 

delibera n. 36 dd. 22.12.2004

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 47 di data 18.12.2003, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote e la riduzione d'imposta ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. nel 2004.

 

Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di legge si applica l'aliquota del 4 per mille e la detrazione per abitazione principale di € 103,29.

 

Precisato che con la citata deliberazione consiliare n. 47 di data 18.12.2003 veniva deciso:

1. di determinare per l'anno 2004 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 (cinque) per mille;

2. di determinare per l'anno 2004, l'aliquota ridotta dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 (quattro) per mille;

3. di fissare per l'anno 2004 la riduzione al 50% oltre ad € 103,29.= di legge, dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (la riduzione si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari).

 

Verificato il gettito del tributo dell'anno in corso.

 

Ritenuto che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di fissare due aliquote anche per l'anno 2005 in misura del 5 (cinque) per mille per l'aliquota ordinaria, e del 4 (quattro) per mille per l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo.

 

Rilevato altresì che le rendite catastali attribuite agli immobili situati nel territorio comunale di Canazei, risultano, rimanendo dell'ambito della Valle di Fassa, le più alte fra tutti i comuni interessati, per cui si rende necessario evitare la situazione di sperequazione esistente a carico dei soggetti residenti di Canazei mediante la riduzione al 50%, oltre ad € 103,29.= di legge, dell'Imposta comunale sugli Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, avvalendosi così della facoltà di cui al 3° comma dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

 

Visti gli articoli 6 e 8 del D.Leg. 30.12.1992 n. 504 e s.m.

 

Visto l'art. 4 del D.L. 08.08.1996 n. 437.

 

Visto l'art. 58 del D.Leg. 15.12.1997 n. 446.

 

Visto l'art. 1, comma 5 della Legge 27.12.1997 n. 449.

 

Dopo breve discussione;

 

Visti gli allegati pareri espressi a termini dell'art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.

 

Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di determinare per l'anno 2005, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 (cinque) per mille.

 

2.      Di determinare per l'anno 2005, l'aliquota ridotta dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 (quattro) per mille.

 

3.      Di fissare per l'anno 2005 la riduzione al 50%, oltre ad € 103,29.= di legge, dell'Imposta comunale sugli Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

4.      Di stimare in base a quanto introitato per l'anno 2004, un gettito complessivo dell'Imposta in € 1.260.000,00.= da iscriversi al capitolo di entrata del bilancio 2005.

 

5.      Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.

 

 

DFT/sp