Originale/Copia
COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento
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Del Consiglio comunale
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005 E RELATIVA DETRAZIONE.
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L'anno duemilaquattro addì ventinove del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima convocazione il consiglio comunale nella sede comunale
Richiamato il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto:
Ø che ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. sopra richiamato, così come modificato dall’art.3, comma 53, della Legge 62/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;
Ø che ai sensi dell’art.4 del D.L. 437/1996 il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ø che, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.504/1992, dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29, salva la facoltà del Comune di elevare tale importo nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;
Ø che, ai sensi dell’art.3 del D.L. 11/3/1997 n.50, convertito con modificazioni nella legge 9/5/1997 n.122, il Comune ha la facoltà, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, di elevare la detrazione dovuta per l’abitazione principale;
Considerato:
· che come indicato nella Relazione previsionale programmatica per il 2005 la manovra finanziaria prevede interventi volti a mantenere invariato il gettito dei tributi;
· che per garantire l’equilibrio finanziario e conservare lo stesso livello dei servizi erogati è necessario confermare le aliquote e le detrazioni ICI in vigore per l’esercizio 2004;
Richiamato il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili nel Comune di Bresimo, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.15.12.1997 n.446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 29.12.1998;
Premesso che l’adozione della presente delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.13, comma 3 lettera g) della L.r. 04.01.1993, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R.04.01.1993 n. 1 e s.m.;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n.4/L
Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 come modificato con DPGR 06.12.2001 n.16/L;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 23.02.2001;
Visto il parere tecnico-amministrativo favorevole espresso dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.56 della L.R.04.01.1993,n.1 sostituito con l’art.16 – comma 6 della L.R.23.10.198, n.10;
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
Di determinare per l’anno 2005 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Bresimo in modo seguente:
ð Di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a €uro 258,23
ð Di assimilare, ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado, purchè nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile;
ð Di considerare pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio citato è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza;
ð Di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell’art.3, comma 56, della L.662/96, come richiamato dall’art.7 del vigente regolamento, le unità immobiliari posseduta a titolo di proprità o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
ð Di dare atto che, ai sensi dell’art.58, comma 4 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili devono essere pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana;
ð Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 13 L.R. 10/1998.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.