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COMUNE DI BRESIMO

Provincia di Trento

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Verbale di deliberazione n. 13/2004

Del Consiglio comunale

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI  PER L’ANNO  2005  E   RELATIVA         DETRAZIONE.

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L'anno duemilaquattro addì ventinove del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima convocazione il consiglio comunale nella sede comunale

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Dato atto:

 

Ø      che ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. sopra richiamato, così come modificato dall’art.3, comma 53, della Legge 62/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

 

Ø      che ai sensi dell’art.4 del D.L. 437/1996 il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Ø      che, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.504/1992, dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29, salva la facoltà del Comune di elevare tale importo nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;

 

Ø      che, ai sensi dell’art.3 del D.L. 11/3/1997 n.50, convertito con modificazioni nella legge 9/5/1997 n.122, il Comune ha la facoltà, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, di elevare la detrazione dovuta per l’abitazione principale;

 

Considerato:

 

·        che come indicato nella Relazione previsionale programmatica per il 2005 la manovra finanziaria prevede interventi volti a mantenere invariato il gettito dei tributi;

 

·        che per garantire l’equilibrio finanziario e conservare lo stesso livello dei servizi erogati è necessario confermare le aliquote e le detrazioni ICI in vigore per l’esercizio 2004;

 

Richiamato il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili nel Comune di Bresimo, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.15.12.1997 n.446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 29.12.1998;

 

Premesso che l’adozione della presente delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.13, comma 3 lettera g) della L.r. 04.01.1993, n.1 e successive modifiche  ed integrazioni;

Vista la L.R.04.01.1993 n. 1 e s.m.;

 

Visto lo Statuto Comunale

 

Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n.4/L

 

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 come modificato con DPGR 06.12.2001 n.16/L;

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 23.02.2001;

 

Visto il parere tecnico-amministrativo favorevole espresso dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.56 della L.R.04.01.1993,n.1 sostituito con l’art.16 – comma 6 della L.R.23.10.198, n.10;

 

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

 

Con 10 voti favorevoli, nessun  contrario e nessun astenuto

 

 

DELIBERA

 

 

Di determinare per l’anno 2005 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Bresimo in modo seguente:

 

ALIQUOTA UNICA 4 PER MILLE

 

 

ð   Di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a €uro 258,23

 

ð   Di assimilare, ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse  in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il I° grado, purchè nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile;

 

ð   Di considerare pertinenze  le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio citato è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza;

 

ð   Di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell’art.3, comma 56, della L.662/96, come richiamato dall’art.7 del vigente regolamento, le unità immobiliari posseduta a titolo di proprità o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

ð   Di dare atto che, ai sensi dell’art.58, comma 4 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili  devono essere pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana;

 

ð   Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52    L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 13 L.R. 10/1998.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.    24.11.1971, n. 1199;

 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge    06.12.1971 n. 1034.

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione delle Imposte, per quanto di competenza.