Codice ente Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.6
in data:
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009.
D E L I B E R A
- aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
- aliquota ridotta del 4,20 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locata, nonché quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta (concessione di abitazione a parenti entro il 4° grado in linea retta) tenendo altresì conto di quanto previsto dall’articolo 6 relativamente alle pertinenze dell’abitazione principale;
- aliquota ridotta del 50% nei casi e con i criteri previsti dall’articolo 8 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I..
2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L.
3. Di stabilire le detrazioni I.C.I. per l’anno 2009 come segue:
- detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 165,27 estesa a tutte le ipotesi in cui si applica l’aliquota ridotta;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.P.Reg.
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del DPR
c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge