Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 28/12/2007
OGGETTO: Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504 e succ. mod. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2008.
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992, n° 504 e s.m., istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, "l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille."
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio comunale.
Nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai Comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 e il 7 per mille, per particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, come di seguito specificati:
- l'art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa relativa all'I.C.I. ed in particolare consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 e il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall'abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota può essere deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall'art. 2, comma quatto, della Legge n° 431/1998);
- ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- l'art. 8, terzo comma, del D. Leg.vo n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000.= (euro 103,29) fino a lire 500.000.= (euro 258,23), l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Leg.vo n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000.= (euro 258,23) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
- in base all'art. 7 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, l'aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;
- in base all'art. 8 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 2° grado e parenti in linea collaterale di 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A dette abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
Si ritiene opportuno, per i motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell'imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all'effettivo uso degli immobili.
Al fine di conseguire l'equilibrio della parte corrente del bilancio, l'Amministrazione comunale intende fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nonchè di adottare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per le abitazioni principali o a queste assimilate (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo o utilizzate da soli assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune, nonchè per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza.
Per quanto concerne la detrazione spettante sull'imposta dovuta per abitazione principale o a questa assimilata (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.) è confermata, anche per l'anno d'imposta
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE:
GIOVANI COPPIE:
si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m., far rientrare nel novero delle situazioni di particolare disagio economico - sociale la condizione dei soggetti passivi I.C.I. che presentino le seguenti caratteristiche:
a) alla data del 31 dicembre 2008 non abbiano superato i trent'anni di età e nell'anno 2008 abbiano contratto matrimonio con persona di età non superiore ai trent'anni; requisito comprovato da autocertificazione ex D.P.R. 445/00, o nel caso in cui l'autocertificazione non sia ammessa, da idonea documentazione dalla quale risulti la data del matrimonio;
b) la dichiarazione riguarda l'immobile destinato ad abitazione principale di entrambi i coniugi, e sua pertinenza come sopra definita ai sensi dell'art. 7 del Regolamento I.C.I.; è riconosciuta, a domanda dell'interessato che presenti le caratteristiche di cui sopra, una detrazione di euro 126,00 cumulabile con quella prevista per l'abitazione principale, a valere per gli anni 2008/2009/2010.
FAMIGLIE NUMEROSE:
a) si ritiene opportuno determinare in euro 100,00.= la detrazione spettante sull'imposta dovuta - anno 2008 - per l'abitazione principale (detrazione da considerare cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei soggetti passivi con almeno tre figli minorenni a carico, cui va aggiunta, per ogni altro figlio minorenne a carico oltre il terzo, un'ulteriore detrazione di euro 70,00.= che abbiano i seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e una pertinenza classificata nella categoria catastale C/2 - C/6 - C/7;
PERSONE NON ABBIENTI:
b) si ritiene opportuno determinare in euro 240,00.=, per l'anno 2008, la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale (detrazione da considerare in alternativa e non cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare classificata o classificabile catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale;
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;
- il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risulta dal registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi (importi desunti dai criteri di assegnazione dell'assegno per il nucleo familiare in vigore dall'1.07.2003):
- nucleo familiare composto da 1 persona........Euro 11.697,13;
- nucleo familiare composto da 2 persone........Euro 14.474,16;
- nucleo familiare composto da 3 persone........Euro 17.250,64;
- nucleo familiare composto da 4 persone........Euro 20.026,05;
- nucleo familiare composto da 5 persone........Euro 22.803,62;
-nucleo familiare composto da 6 o più persone..Euro 25.580,09;
- il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unica pertinenza (classificata C/2 - C/6 - C/7) al servizio dell'abitazione principale;
- in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;
- per persona a carico si fa riferimento all'art. 13 del T.U. sull'imposta di reddito;
- per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;
- l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc...). Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'ulteriore detrazione.
A norma dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 le detrazioni di cui alle lettere a) o b) possono essere riconosciute sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
Per quanto concerne l'aliquota agevolata prevista dall'art. 10 del Regolamento in materia di I.C.I. per gli immobili soggetti a ristrutturazione, restauro o recupero, da applicarsi dall'inizio dei lavori, fino alla data degli stessi, ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato, oggetto degli interventi è comunque utilizzato si ritiene di confermare per l'anno di imposta
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEGUITANE la discussione, di cui al processo verbale di seduta;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di I.C.I.;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna;
VISTA
VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ed in particolare gli artt. 58 e 59;
VISTA
VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998, n° 10, reso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli 16, contrari 3 (Rossi, Gottardi, Viola), espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,
D E L I B E R A
1. di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2008, nel modo seguente:
- ALIQUOTA ORDINARIA del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
- ALIQUOTA RIDOTTA del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locata, nonchè quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazione a parenti entro il 2° grado in linea retta e parenti di 2° grado in linea collaterale) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 7 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
- ALIQUOTA RIDOTTA dell'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per l'anno 2008, nella seguente misura:
a) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 132,00 estesa anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonchè alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hannno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 126,00 (cumulabile con quella prevista alla lett. a) ma in alternativa a quella prevista alla lett. c) per le giovani coppie che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle premesse che si richiamano quale parte integrante del presente dispositivo (età non superiore ai 30 anni, sposati nel 2007 e residenti a Mezzolombardo);
c) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 100,00 alla quale vanno aggiunti euro 70,00.= per ogni ulteriore figlio minorenne oltre il terzo, (cumulabile alle precedenti) per i soggetti con famiglie numerose secondo i criteri e le modalità meglio esposte alla lett. a) in premessa (soggetti passivi ICI con almeno tre figli minori a carico);
d) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 240,00 (in alternativa alla precedente e non cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalità meglio esposte alla lett. b) in premessa;
3. di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 dd. 16.4.2003;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto del presente provvedimento, avranno effetto per l'annualità 2008;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 1/93;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n.1034.