Comune di Mezzolombardo

provvedimento di Consiglio comunale n. 43 del 21.12.2006 avente per

oggetto: “Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504 e s.m. Imposta comunale sugli immobili.

Determinazione aliquota e detrazioni per l’anno 2007.”

Per quanto concerne la detrazione spettante sull'imposta dovuta per abitazione principale o a

questa assimilata (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.) è

confermata, anche per l'anno d'imposta 2007 in Euro 132,00.=.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE

DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE:

GIOVANI COPPIE:

si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m., far

rientrare nel novero delle situazioni di particolare disagio economico - sociale la condizione dei

soggetti passivi I.C.I. che presentino le seguenti caratteristiche:

a) alla data del 31 dicembre 2007 non abbiano superato i trent'anni di età e nell'anno 2007 abbiano

contratto matrimonio con persona di età non superiore ai trent'anni; requisito comprovato da

autocertificazione ex D.P.R. 445/00, o nel caso in cui l'autocertificazione non sia ammessa, da

idonea documentazione dalla quale risulti la data del matrimonio;

b) la dichiarazione riguarda l'immobile destinato ad abitazione principale di entrambi i coniugi, e

sua pertinenza come sopra definita ai sensi dell'art. 2 bis del Regolamento I.C.I.; è riconosciuta,

a domanda dell'interessato che presenti le caratteristiche di cui sopra, una detrazione di euro

126,00 cumulabile con quella prevista per l'abitazione principale, a valere per gli anni

2007/2008/2009.

FAMIGLIE NUMEROSE:

a) si ritiene opportuno determinare in euro 100,00.= la detrazione spettante sull'imposta dovuta -

anno 2007 - per l'abitazione principale (detrazione da considerare cumulabile), prevista dall'art. 15

- comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei soggetti passivi con almeno tre figli

minorenni a carico, cui va aggiunta, per ogni altro figlio minorenne a carico oltre il terzo,

un'ulteriore detrazione di euro 70,00.= che abbiano i seguenti requisiti:

- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel

territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3

(economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo)

utilizzata direttamente come abitazione principale e una pertinenza classificata nella categoria

catastale C/2 - C/6 - C/7;

PERSONE NON ABBIENTI:

b) si ritiene opportuno determinare in euro 240,00.=, per l'anno 2007, la detrazione spettante

sull'imposta dovuta per l'abitazione principale (detrazione da considerare in alternativa e non

cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei

cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare

classificata o classificabile catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4

(popolare), A/5 (ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata

direttamente come abitazione principale;

- il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con

riferimento all'intero nucleo familiare;

- il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risulta dal registro

della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi

complessivamente i seguenti importi (importi desunti dai criteri di assegnazione dell'assegno per

il nucleo familiare in vigore dall'1.07.2003):

- nucleo familiare composto da 1 persona........Euro 11.697,13;

- nucleo familiare composto da 2 persone........Euro 14.474,16;

- nucleo familiare composto da 3 persone........Euro 17.250,64;

- nucleo familiare composto da 4 persone........Euro 20.026,05;

- nucleo familiare composto da 5 persone........Euro 22.803,62;

- nucleo familiare composto da 6 o più persone..Euro 25.580,09;

- il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il

nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unica

pertinenza (classificata C/2 - C/6 - C/7) al servizio dell'abitazione principale;

- in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori,

la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale,

prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

- per persona a carico si fa riferimento all'art. 13 del T.U. sull'imposta di reddito;

- per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi

presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

- l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna

istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei

versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli uffici

competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc...). Qualora tali documenti non vengano

presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto

all'agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti. Stessi interessi e sanzioni si

applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti

dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'ulteriore detrazione.

A norma dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 le detrazioni di cui alle lettere

a) o b) possono essere riconosciute sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione

principale.

Per quanto concerne l'aliquota agevolata prevista dall'art. 8 del Regolamento in materia di

I.C.I. per gli immobili soggetti a ristrutturazione, restauro o recupero, da applicarsi a decorrere

dall'1 gennaio successivo a quello in cui i lavori sono stati ultimati (data fine lavori) si ritiene di

confermare per l'anno di imposta 2007 l'aliquota nella misura dell'1 per mille.

L'art. 11 del Regolamento sopra richiamato prevede inoltre che sia sempre il Consiglio

comunale, in sede di determinazione dell'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, a fissare annualmente

la sanzione prevista in caso di omessa dichiarazione di variazione I.C.I. in base ai limiti stabiliti

dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 473 e ss.mm. (dal 100 per cento a 200 per cento).

Si propone pertanto di confermare per l'anno 2007 la sanzione dovuta per l'omessa

dichiarazione di variazione nella misura del 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di

Euro 51,00.=, come previsto per legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2007, nel modo seguente:

- ALIQUOTA ORDINARIA del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed

aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

- ALIQUOTA RIDOTTA del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e

dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le sole unità

immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale

abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, purchè non locata, nonchè quelle unità immobiliari assimilate ad

abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta

(concessione di abitazione a parenti entro il 2° grado in linea retta e parenti di 2° grado in

linea collaterale) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 bis relativamente alle

pertinenze dell'abitazione principale;

- ALIQUOTA RIDOTTA dell'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del

Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per l'anno 2007, nella seguente misura:

a) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 132,00 estesa anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonchè alle abitazioni possedute

a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hannno trasferito,

a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;

- agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case

popolari;

- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 9 del

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

b) detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 126,00 (cumulabile con quella

prevista alla lett. a) ma in alternativa a quella prevista alla lett. c) per le giovani coppie che

siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle premesse che si richiamano

quale parte integrante del presente dispositivo (età non superiore ai 30 anni, sposati nel

2007 e residenti a Mezzolombardo);

c) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 100,00 alla quale vanno aggiunti

euro 70,00.= per ogni ulteriore figlio minorenne oltre il terzo, (cumulabile alle precedenti)

per i soggetti con famiglie numerose secondo i criteri e le modalità meglio esposte alla lett.

a) in premessa (soggetti passivi ICI con almeno tre figli minori a carico);

d) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 240,00 (in alternativa alla precedente

e non cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalità meglio esposte

alla lett. b) in premessa;