COMUNE DI MEZZANA

Provincia di Trento

 

 

Deliberazione n. 55 del 28/12/2006

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

                    Determinazione aliquota e detrazione per l’anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Visto in particolare l’art. 6 del predetto Decreto, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, artt. 58 - 59;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 26/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Verificato il gettito del tributo per l’anno 2005 e la stima prevista per il 2006;

 

Dato atto che per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria ICI veniva confermata nella misura del 5 per mille ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le quali l’aliquota in vigore era del 4 per mille, con una detrazione pari all’ammontare dell’imposta dovuta;

 

Vista ora la proposta di bilancio adottata con deliberazione giuntale n. 95 del 30/11/2006, che stabilisce come previsione per l’anno finanziario 2007 un introito ICI pari a € 670.000, in aumento rispetto al 2006, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio;

 

Convenuto pertanto di:

1.   determinare l’aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili (ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze) nonché per le aree fabbricabili;

2.   mantenere l’aliquota ridotta del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

-   unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

-   unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

-   unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96;

3.   mantenere la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le tipologie di immobili di cui al punto precedente;

 

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

 

Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2007;

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere espresso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura competente dell’istruttoria e dal Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato con Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

 

Visto il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Danesi Alessandro, Ravelli Ferruccio, Bezzi Marco), espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati;

 

d e l i b e r a

 

1.   Di determinare l’aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili (ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze) nonché per le aree fabbricabili.

 

2.   Di confermare l’aliquota ridotta del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96.

 

3.   Di confermare la detrazione nella misura pari all’ammontare dell’imposta dovuta per le tipologie di immobili di cui al punto precedente.

 

4.   Di disporre che il Servizio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza all’indirizzo dei contribuenti, delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

 

5.   Di dichiarare stante l’urgenza il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 04.01.1993, n. 1, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Danesi Alessandro, Ravelli Ferruccio, Bezzi Marco), su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

 

6.   Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente atto sono ammessi:

·    Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 17 della L.R. 22.12.2004, n. 7;

·    Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

-       Ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199