OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E MISURA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2007.

 

N. 40 DD. 21.12.2006 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 22.12.2006.

 

            Il Sindaco comunica:

·       Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istituiva, a partire dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione.

·       L'art. 6 del decreto - così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali,; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

·       L’aliquota I.C.I. è determinata dal Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 14, della L. 23.12.1999 n. 488, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo.

·       Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996, può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato.

·       Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431 i Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi contrattuali.

·       Inoltre l’art. 1 comma 5 della L. 449/1997 e s.m. prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

·       Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inoltre l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

·       L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., ha stabilito una detrazione di Euro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

·       L’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 e s.m. prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

·       Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., a decorrere dal periodo d’imposta 1997, i Comuni hanno la facoltà, in sede di determinazione dell’aliquota, di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare l’importo della detrazione fino a Euro 258,23.=, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

·       Le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

·       L’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. ha stabilito che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

·       L’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. attribuisce infine ai Comuni una vasta potestà regolamentare in materia di I.C.I..

·       Nel vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI  sono state previste, tra l’altro, agevolazioni ed esenzioni per le unità immobiliari che costituiscono abitazione principale e pertinenza

·       Con delibera del Consiglio comunale n. 54 dd. 28.11.2005 i parametri per l’applicazione dell’ICI  sono stati così fissati:

-          aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille;

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

-          detrazione di Euro 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

·       Gli uffici comunali hanno predisposto una proiezione di larga massima del gettito ottenibile nell’anno 2007 diversificando le aliquote e mantenendo ferma la detrazione per l’abitazione principale, avuto riguardo a quanto effettivamente riscosso per l’anno 2005 e fino alla data odierna per l’anno 2006; si è tenuto inoltre conto, nella predisposizione della previsione, dei dati acquisiti nel corso dell’attività di accertamento dell’imposta. Da quanto sopra è emerso un gettito in aumento rispetto all’ultimo realizzato, aumento dovuto sia all’incremento della base imponibile causa il fisiologico aumento dei beni catastali che al recupero di base imponibile derivante dall’attività di controllo posta in essere.

·       L’Amministrazione propone di fissare i seguenti parametri per il 2007.

-          aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

-          aliquota nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili;

-          detrazione di Euro 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Udita la relazione e condivisane le considerazioni;

 

            Vista la delibera consiliare n. 54 dd. 28.11.2005 relativa alla determinazione dell’aliquota e detrazione per l’anno 2006;

 

            Vista la documentazione predisposta dall’Ufficio Tributi.

 

            Sentito il Presidente, che propone di fissare i seguenti parametri per il 2007.

-          aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

-          aliquota ridotta nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

-          aliquota nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili;

-          detrazione di Euro 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

            Dato atto che tale proposta comporta un gettito almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, stimato sulla base dei dati a disposizione, come previsto dal D.L. 437/1996 convertito in L. 556/1996

 

Visto l’art. 26 comma 3 D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

 

            Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni immediati di spesa.

           

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

 

            Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. quattordici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su quattordici         Consiglieri presenti e votanti

 

            Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

           

 

d e l i b e r a

 

 

1.      Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come segue:

-          aliquota ordinaria nella misura del 6 (sei) per mille;

-          aliquota ridotta nella misura del 4 (quattro) per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

-          aliquota nella misura del 5 (cinque) per mille per le aree fabbricabili;

 

2.      Di fissare, per i motivi in premessa, per l’anno 2007 la detrazione di Euro 258,00= per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

3.      Di dare atto che dal provvedimento non derivano impegni di spesa, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene a titolo gratuito.

 

4.      Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).