OGGETTO: |
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E MISURA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2005 |
N. 43 DD. 22.11.2004 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 25.11.2004.
Il Sindaco comunica:
· Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istituisce, a partire dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione.
· L'art. 6 del decreto - così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n.ro 662 stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali,; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
· L’aliquota I.C.I. è determinata dal Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 14, della L. 23.12.1999 n. 488, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si applica l’aliquota del 4 per mille.
· Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996, può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato.
· Inoltre l’art. 1 comma 5 della L. 449/1997 e s.m. prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
· Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inoltre l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
· L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., ha stabilito una detrazione di Euro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
· L’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 e s.m. prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
· Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., a decorrere dal periodo d’imposta 1997, i Comuni hanno la facoltà, in sede di determinazione dell’aliquota, di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare l’importo della detrazione fino a Euro 258,23.=, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
· Le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
· L’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. ha stabilito che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
· L’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. attribuisce infine ai Comuni una vasta potestà regolamentare in materia di I.C.I..
· Con delibera del Consiglio comunale n. 28 dd. 10.11.1999 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., integrato con deliberazione consiliare n. 36 dd. 22.12.1999, entrato in vigore l’1 gennaio 2000, nel quale sono state previste, tra l’altro, agevolazioni ed esenzioni per le unità immobiliari che costituiscono abitazione principale e pertinenza
· Con delibera del Consiglio comunale n. 40 dd. 22.12.2003 i parametri per l’applicazione dell’ICI sono stati così fissati:
- aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille;
- aliquota ridotta nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
- detrazione di Euro 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
· Gli uffici comunali hanno predisposto una proiezione di larga massima del gettito ottenibile nell’anno 2005 diversificando le aliquote e mantenendo ferma la detrazione per l’abitazione principale, avuto riguardo a quanto effettivamente riscosso per l’anno 2003 e fino alla data odierna per l’anno 2004. Si è tenuto inoltre conto nella predisposizione della previsione dei dati acquisiti nel corso dell’attività di accertamento dell’imposta.
· In base all’elaborazione dei dati a disposizione, con la conferma delle aliquote vigenti e della detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 258,00.= si prevede un gettito di circa Euro 295.000,00.= che tenuto conto della commissione spettante al concessionario stimata in Euro 6.000,00 comporta un gettito d’imposta netto di circa Euro 289.000,00, in aumento rispetto all’ultimo realizzato dovuto all’incremento della base imponibile causa il fisiologico aumento dei beni catastali nonché il recupero di base imponibile derivante dall’attività di controllo posta in essere.
· Si propone pertanto di adottare gli stessi parametri fissati per l’anno 2004. Al fine di salvaguardare le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale secondo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di applicare alle stesse un’aliquota ridotta del 4 per mille fissando la detrazione in Euro 258,00=. Viene invece elevata al 5 per mille l’aliquota ordinaria, relativa a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione
Vista la delibera consiliare n. 40 dd. 22.12.2003 relativa alla determinazione dell’aliquota e detrazione per l’anno 2004;
Vista la documentazione predisposta dall’Ufficio Tributi
Sentito il Presidente, che propone di mantenere per l’anno 2005 i medesimi parametri fissati per l’anno 2004: aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille, aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, detrazione di Euro 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Dato atto che tale proposta comporta un gettito almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, stimato sulla base dei dati a disposizione, come previsto dal D.L. 437/1996 convertito in L. 556/1996
Visto l’art. 28 comma 3 lett. g) del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L come modificato dalla L.R. 10/1998
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 1/1993 e s.m., dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale
Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 31 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m., non comportando il presente atto impegni di spesa
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56 comma 1 della L.R. 1/1993 e s.m. come modificato dall’art. 16 della L.R. 10/1998, dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. dieci, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su dieci Consiglieri presenti e votanti
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
d e l i b e r a
1. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
2. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2005, l’aliquota ridotta dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
3. Di fissare, per i motivi in premessa, per l’anno 2005 la detrazione di Euro 258,00= per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
4. Di dare atto che dal provvedimento non derivano impegni di spesa, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene a titolo gratuito.
5. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m..), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).