COMUNE DI CLES

 

Le aliquote ICI e le detrazioni d’imposta per l’anno 2011 vigenti nel Comune di Cles sono stabilite nelle seguenti misure (delibera C.C. n. 76 - 19.12.2006):

 

1.   aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicarsi a tutti  i FABBRICATI ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

2.   aliquota del  6 per mille per gli ALLOGGI SFITTI;

3.   aliquota del 6 per mille per le AREE FABBRICABILI;

4.   aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 direttamente adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza;

5.   la DETRAZIONE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n.4, è fissata in €uro 130,00;

Si ricorda che il Decreto Legge n. 93 del 21 maggio 2008, convertito nella legge 126/2008 ha escluso dal pagamento dell’imposta  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati dal vigente regolamento comunale in materia, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli).

 

Nel comune di Cles l’ICI pertanto non è dovuta per :

 

A.      l’immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale. In base all’art. 1, comma 173 , lett. b della legge 27.12.2006 n. 296 si considera abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

B.      UNA unità immobiliare di pertinenza del predetto immobile, come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di ICI;

C.      le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori-figli; suocero/a – genero/nuora) adibite da quest’ultimi ad abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;

D.      abitazioni tenute a disposizione da anziani e/o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

E.      abitazioni posseduta dal coniuge non assegnatario in caso di separazione ed in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

    SCADENZA VERSAMENTO ICI:  

    1° semestre: giovedì 16 giugno 2011  (o versamento in unica soluzione dell’ICI dovuta per il 2011);

2° semestre: venerdì 16 dicembre 2011;

     Per i ritardatari è possibile attenuare l’entità della sanzione mediante ricorso all’istituto del ravvedimento come disposto   dall’art. 13 del D.L.vo n.472/1997.

 

     MODALITA’ DI VERSAMENTO:

     - tramite bollettino di conto corrente postale;

Il numero di conto corrente è 88756796 intestato a Equitalia Trentino Alto Adige –Suedtitol spa;

 

     -  tramite modello F24.

 

ARROTONDAMENTO: Il versamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

 

      DICHIARAZIONE ICI:

  La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

  Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2007 non è più consentito utilizzare il modello di “comunicazione ICI”  predisposto dal Comune, ma solo il modello ministeriale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2010.