IL COMUNE DI CLES

 

per l’anno 2008 riconferma le aliquote ICI e le detrazioni d’imposta adottate per l’anno 2007 con propria delibera consiliare n. 76 del 19.12.2006, nelle seguenti misure:

 

1.    aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicarsi a tutti  i FABBRICATI ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

2.    aliquota ridotta del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza;

3.    aliquota ridotta del 4 per mille per UNA unità immobiliare di PERTINENZA all’abitazione principale, purché classificata nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale;

4.    aliquota del  6 per mille per gli ALLOGGI SFITTI;

5.    aliquota del 6 per mille per le AREE FABBRICABILI.

-          la DETRAZIONE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n.2, è fissata in €uro 130,00.- e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di €uro 258,00.- secondo criteri e modalità approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28.10.1998; dall’imposta dovuta per la pertinenza di cui al precedente punto 3, si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;

-          si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;

-          si assimila, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, purché nella stessa il familiare abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente.In tal caso si determina l’ICI applicando l’aliquota ridotta del 4 per mille. Inoltre, se il familiare residente non risulta soggetto passivo ICI per tale immobile, trova applicazione anche la detrazione comunale di 130,00 euro.

-           ATTENZIONE: L’ulteriore detrazione ICI di cui al successivo paragrafo,  NON può essere applicata in nessuna delle due fattispecie sopra illustrate (anziani in istituti di ricovero – uso gratuito dell’immobile ai familiari)

-         ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

L’art. 1, comma 5 della Legge 24/12/2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008) ha previsto una nuova detrazione ICI in aggiunta a quella stabilita dal comune. La norma prevede testualmente che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 del D.Lgs 504 30/12/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.” L’eventuale eccedenza di detrazione può essere portata in detrazione dall’ICI dovuta dall’ unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione principale, di cui al precedente punto 3.

-        SCADENZA VERSAMENTO ICI:   L’art. 37 del D.L. 223/2006 al comma 13 HA MODIFICATO I    TERMINI DI VERSAMENTO DELL’I.C.I., ed al comma 55 ha previsto la facoltà per i contribuenti di effettuare i versamenti I.C.I. utilizzando il modello di pagamento F.24. I nuovi termini risultano:

1° semestre: lunedì 16 giugno 2008 (o versamento in unica soluzione dell’ICI dovuta per il 2008);

2° semestre: martedì 16 dicembre 2008;

Per i ritardatari è possibile attenuare l’entità della sanzione mediante ricorso all’istituto del ravvedimento come disposto dall’art. 13 del D.L.vo n.472/1997. 

 

-           DICHIARAZIONE ICI:

      La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 limitatamente agli immobili per i quali nel corso dell’anno 2007 si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito d’imposta. Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2007 non è più consentito utilizzare il modello di “comunicazione ICI”  predisposto dal Comune, ma solo il modello ministeriale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007.

 

ARROTONDAMENTO: Il versamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

 

 

 

Cles, 9 giugno 2008

 

 

PAGAMENTO ICI ANNO 2008

NOVITA’

 

Si comunica che a,  seguito delle recenti modifiche alle norme di legge in materia di ICI, le informazioni inviate ai contribuenti unitamente ai bollettini di versamento da parte del Concessionario Equitalia Nomos spa devono essere riviste come di seguito precisato:

 

-         il Governo, con Decreto Legge n. 93 del 21 maggio 2008 ha escluso dal pagamento dell’imposta  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati dal vigente regolamento comunale in materia, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli).

 

-         Nel comune di Cles l’ICI pertanto non è dovuta per :

 

A.                 Immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale (che in base all’art. 1, comma 173 , lett. b) della legge 27.12.2006 n. 296 si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica);

B.                 UNA unità immobiliare di pertinenza del predetto immobile, come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di ICI;

C.                Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori-figli; suocero/a – genero/nuora) adibite da quest’ultimi ad abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;

D.                Abitazioni tenute a disposizione da anziani e/o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

E.                 Abitazioni posseduta dal coniuge non assegnatario in caso di separazione ed in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

Termini entro i quali effettuare i versamenti ICI anno 2008:

§                              16 giugno 2008:     prima rata in acconto o  pagamento in un’unica soluzione;

§                              16 dicembre 2008: versamento a saldo.

 

Modalità di versamento:

§                          tramite bollettino di conto corrente postale;

ATTENZIONE! Per l’anno 2008 è stato approvato un nuovo modello di bollettino postale che il concessionario ha inviato unitamente alla nota informativa. Il nuovo numero di conto corrente è 88756796 intestato a Equitalia Nomos Spa - Cles;

 

§                          tramite modello F24.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

rag. Graziano Genetti