Delibera del consiglio comunale n. 76 del 19/12/2006
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007.
- di determinare per l’anno 2007, nel rispetto della normativa richiamata in premessa, le aliquote ICI da applicare nel Comune di Cles nelle seguenti misure:
1. aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
2. aliquota ridotta del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
3. aliquota ridotta del 4 per mille per una unità immobiliare di pertinenza all’abitazione principale, purché classificata nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7 e destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale;
4. aliquota del SEI per mille per gli alloggi sfitti.
5. aliquota del SEI per mille per le aree fabbricabili.
- di fissare per l’anno 2007 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n.2, a €uro 130,00.- e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di €uro 258,00.- secondo criteri e modalità approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28.10.1998;
- di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di assimilare, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
- di dare atto che con l’art. 1 del D.Lgs 30.12.1999 n. 506 è stato soppresso il comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e che con Circolare 16.04.2003 n. 3 il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha stabilito le nuove modalità per la trasmissione al Ministero dei predetti atti amministrativi al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
- di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
· opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
· ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;