OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005.
Richiamato il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto:
- che ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo soprarichiamato, così come modificato dall’articolo 3, comma 53, della Legge 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;
- che ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 437/1996 convertito in Legge 556/1996 il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (€ 103,29), salva la facoltà del Comune di elevare tale importo nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
- che, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 9/5/1997 n. 122, il Comune ha la facoltà, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di elevare la detrazione dovuta per l’abitazione principale limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
Considerato:
- che come indicato nella Relazione previsionale programmatica per il 2005 la manovra finanziaria prevede interventi volti a mantenere invariato il gettito dei tributi nonostante si registri un costante incremento della spesa corrente;
- che per garantire l’equilibrio finanziario e conservare lo stesso livello dei servizi erogati è necessario confermare le aliquote e le detrazioni ICI in vigore per l’esercizio 2004;
Ritenuto:
- di riproporre le aliquote e le detrazioni vigenti per l’esercizio 2004 approvate con delibera n. 63 del 18.12.2003 che risultano essere:
1 aliquota ordinaria: CINQUE per mille;
2 aliquota ridotta: QUATTRO per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e ad una unità immobiliare di pertinenza da parte dei seguenti soggetti passivi:
- persone fisiche, ovvero soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica nel Comune;
3 aliquota ridotta: QUATTRO per mille per una unità immobiliare di pertinenza all’abitazione principale, purché classificata nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7 e destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale,
4 aliquota del SEI per mille per gli alloggi sfitti;
5 aliquota ridotta: QUATTRO per mille per i fabbricati merce invenduti.
6 detrazione d’imposta: Euro 130,00.-;
per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale la detrazione viene elevata in misura massima di € 258,00.- secondo criteri e modalità approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28.10.1998;
Vista la legge 23.12.2000 n.388 che, all’art. 53 – comma 16 – prevede che i comuni determino le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Cles, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 55 in data 28.10.1998 e successive modifiche;
Atteso che l’adozione della presente delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera g) della L.R. 04.01.1993, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, come peraltro disposto dall’art. 2 del soprarichiamato Regolamento;
Visti:
- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
- lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 1191 del 22.02.1995 e s.m. e i.;
- il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 come modificato con DPGR 06.12.2001 n. 16/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2001;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Funzionario responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Tributi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, come sostituito con l’art. 16 - comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile comunale dell’Ufficio Ragioneria e Tributi;
Con voti FAVOREVOLI __ _ , CONTRARI _ _ , ASTENUTI __ , espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
- di determinare, per l’anno 2005, le aliquote ICI da applicare nel Comune di Cles nelle seguenti misure:
1. aliquota ordinaria del CINQUE per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
2. aliquota ridotta del QUATTRO per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
3. aliquota ridotta del QUATTRO per mille per una unità immobiliare di pertinenza all’abitazione principale, purché classificata nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7 e destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale;
4. aliquota agevolata del QUATTRO per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l’alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti per un periodo non superiore ad un anno;
5. aliquota del SEI per mille per gli alloggi sfitti.
- di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n.2, a €uro 130,00.- e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di €uro 258,00.- secondo criteri e modalità approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28.10.1998;
- di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di assimilare, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
- di dare atto che con l’art. 1 del D.Lgs 30.12.1999 n. 506 è stato soppresso il comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e che con Circolare 16.04.2003 n. 3 il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha stabilito le nuove modalità per la trasmissione al Ministero dei predetti atti amministrativi al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
- di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
· opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
· ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione delle imposte, per quanto di competenza.