22 CC
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2005.
Premesso:
Con il decreto legislativo 504/92 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 1993 e seguenti e determinate le aliquote minime e massime, per i soggetti passivi d’imposta.
Dall’anno di imposta 1997 l’aliquota – nel mentre in precedenza doveva essere stabilita per tutto il Comune in misura unica – può variare da un limite minimo del quattro per mille ad un massimo del sette per mille e sino al nove per mille in casi eccezionali con possibilità di diversificare per le abitazioni principali, per immobili utilizzati da anziani e disabili, per abitazioni locate e non locate, ecc...
Fino all’anno d’imposta 1999 comunque è sempre rimasta invariata l’aliquota del 4 per mille unica e la detrazione unica di € 103,00 per abitazione principale comportando nel citato anno un gettito a consuntivo pari a € 85.730,00.
L’entrata in vigore dell’art. 26 della L.P. 27.08.1999 n. 3 “Disciplina del Patto di Stabilità provinciale” impone una rideterminazione ed una nuova politica di imposizione fiscale e tributaria al fine di raggiungere alcuni obbiettivi di risanamento del disavanzo pubblico ed in particolare:
- miglioramento entro il 2000, ovvero nel corso del triennio 2000-2002, del saldo tendenziale per il 2000, stimato sulla base del saldo finanziario 1999, calcolato con riferimento alla sola parte corrente del bilancio e considerando la gestione di competenza;
- riduzione, nel corso del triennio 2000-2003, del rapporto tra debito residuo e valore aggiunto provinciale, ovvero stabilizzazione di tale rapporto per i Comuni con limitata capacità di autofinanziamento.
Nel perseguimento di tali obbiettivi, i Comuni sono vincolati sia dalla crescita dei trasferimenti provinciali di parte corrente, limitata al tasso programmato di inflazione, sia all’utilizzo del Fondo investimenti minori per il finanziamento della sola quota in conto capitale derivante dal ricorso al credito.
In termini concreti, ciò potrà realizzarsi attraverso le seguenti azioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28 della legge 448/98:
a) perseguimento di obbiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento delle entrate correnti a mezzi di prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell’attività istituzionale, mirata quest’ultima azione alla riduzione del rapporto tra debito residuo e valore aggiunto provinciale.
Alla luce delle suestese considerazioni l’unica possibilità per il Comune di Cavedago di incrementare le entrate correnti, oltre al contenimento delle spese, rimane legata all’adeguamento della attuale aliquota dell’ICI, al fine di incrementare il gettito d’imposta, tenuto conto che detta imposizione patrimoniale è stata istituita con il fine specifico di far fronte ad una rilevante e sostanziale percentuale delle spese correnti a carico dei Comuni.
Nel progetto di bilancio si è pertanto prevista la conferma della maggior entrata 2005 alla risorsa 27 del titolo 1° pari a € 25.000,00 ritenendo equo ed opportuno che vadano confermate le aliquote d’imposizione sia per le prime che le seconde abitazioni e mantenendo ferme le detrazioni per l’abitazione principale così come stabilito per l’anno 2004.
Il tutto al fine di perseguire anche una politica tariffaria a favore delle abitazioni principali usate dai residenti a scapito delle rimanenti abitazioni utilizzate ad altri scopi e/o turistici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udite le premesse e condivisi i contenuti della stesse;
Visto il Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili;
Vista ed esaminata la circolare n. 19 del 03.12.1999 del Servizio Finanza Locale della PAT con riferimento all’art. 26 della L.P. 27.08.1999 n. 3 “Disciplina del Patto di Stabilità provinciale” nonché la relazione allegata ai prospetti allegati al Bilancio e contenente le misure adottate al fine del conseguimento degli obbiettivi prefissati;
Vista la circolare n.prot. 915 – C/98 del 05.11.98 del Servizio Finanza Locale della P.A.T. con la quale viene richiamata la giurisprudenza costante (sentenza C.S. 424/969 e D.Leg.vo 446/97 e 56/98) al fine di confermare in capo al Consiglio Comunale la competenza a determinare le tariffe ed imposte comunali;
Dopo ampia ed opportuna discussione da cui emerge l’opportunità di assicurare ed incrementare le entrate ordinarie mediante l’aumento dell’aliquota ICI sulle abitazioni non principali al 5,80 per mille, l’aumento dell’aliquota al 4,60 per mille sulle abitazioni principali e relativa detrazione minima di € 103,30;
Ritenuto altresì opportuno adeguare – tenuto conto dei reali valori di commercio dei terreni residenziali in rapporto alla media dell’ultimo triennio – i valori minimi indicati nel comma 2 del dispositivo della delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 23.02.1999;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione n. 21 del 28.10.1998;
Visti i D.Lgs. 504/92, D.L. 08.08.96 n. 437, D.Lgs 446/97 e la Legge 449/97;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto riguarda la rilevanza contabile e dal Segretario Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi dell’art. 16 - comma 6 - della L.R. 23.10.98 n. 10, allegati alla presente deliberazione e che della stessa formano parte integrante ;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 23 10.98 ed il D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.95;
Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 3 , su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.