COMUNE DI BRENTONICO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

ALIQUOTE:

Sono state confermate le aliquote e le detrazioni già in vigore lo scorso anno:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille (sette);

b) aliquota ridotta al 5 per mille (cinque) per l’abitazione principale, con detrazione di € 103,29.-, da applicarsi anche alle

unità di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale disciplinante l’I.C.I.;

c) aliquota ridotta al 5 per mille (cinque) per l’abitazione principale, con detrazione di € 150,00.-, per le famiglie che

hanno a carico almeno 3 figli minori e se maggiorenni che siano nella condizione di studenti non lavoratori, nonché per

le famiglie che hanno componenti portatori di gravi handicap psico-fisici. Tali situazioni dovranno essere comprovate

mediante idonea certificazione;

d) aliquota del 5,5 per mille (cinque virgola cinque) per le aree considerate artigianali, commerciali e terziarie.

SCADENZA E MODALITA’ DI VERSAMENTO:

L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei

dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16/06/2008, l’importo della seconda rata deve essere pari al

saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno (comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata) e deve essere versato entro il

16/12/2008. Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del

16/06/2008.

Il versamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:

a) tramite il Concessionario della Riscossione sul c/c postale 179382 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA;

b) con modello F24.

I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00.-.

NOVITA’ 2008

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E ULTERIORE DETRAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE

FINANZIARIA:

La detrazione prevista per l’abitazione principale è pari a € 103,29.-

La legge finanziaria 244/2007 ha stabilito che dal 01/01/2008 sull’abitazione principale spetta oltre alla detrazione di € 103,29

un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile.

Tale ulteriore detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a € 200,00.

L’ULTERIORE DETRAZIONE SPETTA SOLO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E NON PER LE

ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (usi gratuiti a parenti e affini in linea retta entro il I°

grado, abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari, unita’ immobiliare assegnata

all’altro coniuge con provvedimento di divorzio o separazione coniugale).

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER FAMIGLIE NUMEROSE O CON COMPONENTI CON

HANDICAP:

La detrazione prevista per l’abitazione principale è pari a € 150,00.- per le famiglie che hanno a carico almeno 3 figli minori e

se maggiorenni che siano nella condizione di studenti non lavoratori, nonché per le famiglie che hanno componenti portatori di

gravi handicap psico – fisici. Tali situazioni dovranno essere comprovate mediante idonea certificazione.

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONI PRINCIPALI:

o Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti e affini in linea retta entro il I° grado)

sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora

abitualmente, stabilendo un proprio nucleo familiare diverso da quello del possessore. A queste abitazioni è applicata

l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse solo per Euro 103,29. Sono

considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.

o Per il coniuge non assegnatario che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di

godimento dell’immobile, è assimilabile all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge a

seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. A tale unità immobiliare è applicata l’aliquota

prevista per l’abitazione principale pari a Euro 103,29.

PERTINENZE:

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate

ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Nel caso che all’abitazione principale siano

asservite più pertinenze, il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

VALORI AREE FABBRICABILI:

Si invita a contattare l'Ufficio Tributi per conoscere i valori indicativi forniti dall’Amministrazione comunale.

INFORMAZIONE UTILE: Nel sito del Comune di Brentonico (http://www.comune.brentonico.tn.it) è possibile calcolare on-line

l’importo dell’Imposta Comunale sugli Immobili.