COMUNE DI BRENTONICO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
ALIQUOTE:
Sono state confermate le aliquote e le detrazioni già in vigore lo scorso anno:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille (sette);
b) aliquota ridotta al 5 per mille (cinque) per l’abitazione principale, con detrazione di € 103,29.-, da applicarsi anche alle
unità di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale disciplinante l’I.C.I.;
c) aliquota ridotta al 5 per mille (cinque) per l’abitazione principale, con detrazione di € 150,00.-, per le famiglie che
hanno a carico almeno 3 figli minori e se maggiorenni che siano nella condizione di studenti non lavoratori, nonché per
le famiglie che hanno componenti portatori di gravi handicap psico-fisici. Tali situazioni dovranno essere comprovate
mediante idonea certificazione;
d) aliquota del 5,5 per mille (cinque virgola cinque) per le aree considerate artigianali, commerciali e terziarie.
SCADENZA E MODALITA’ DI VERSAMENTO:
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16/06/2008, l’importo della seconda rata deve essere pari al
saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno (comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata) e deve essere versato entro il
16/12/2008. Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del
16/06/2008.
Il versamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:
a)
tramite il Concessionario della Riscossione sul c/c postale 179382 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA;b)
con modello F24.I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00.-.
NOVITA’ 2008
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E ULTERIORE DETRAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE
FINANZIARIA:
La detrazione prevista per l’abitazione principale è pari a € 103,29.-
La legge finanziaria 244/2007 ha stabilito che dal 01/01/2008 sull’abitazione principale spetta oltre alla detrazione di € 103,29
un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile.
Tale ulteriore detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a € 200,00.
L’ULTERIORE DETRAZIONE SPETTA SOLO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E NON PER LE
ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (usi gratuiti a parenti e affini in linea retta entro il I°
grado, abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari, unita’ immobiliare assegnata
all’altro coniuge con provvedimento di divorzio o separazione coniugale).
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER FAMIGLIE NUMEROSE O CON COMPONENTI CON
HANDICAP:
La detrazione prevista per l’abitazione principale è pari a € 150,00.- per le famiglie che hanno a carico almeno 3 figli minori e
se maggiorenni che siano nella condizione di studenti non lavoratori, nonché per le famiglie che hanno componenti portatori di
gravi handicap psico – fisici. Tali situazioni dovranno essere comprovate mediante idonea certificazione.
ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONI PRINCIPALI:
o
Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti e affini in linea retta entro il I° grado)sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente, stabilendo un proprio nucleo familiare diverso da quello del possessore. A queste abitazioni è applicata
l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse solo per Euro 103,29. Sono
considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
o
Per il coniuge non assegnatario che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale digodimento dell’immobile, è assimilabile all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge a
seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. A tale unità immobiliare è applicata l’aliquota
prevista per l’abitazione principale pari a Euro 103,29.
PERTINENZE
:Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate
ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Nel caso che all’abitazione principale siano
asservite più pertinenze, il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.
VALORI AREE FABBRICABILI:
Si invita a contattare l'Ufficio Tributi per conoscere i valori indicativi forniti dall’Amministrazione comunale.
INFORMAZIONE UTILE: Nel sito del Comune di Brentonico (
http://www.comune.brentonico.tn.it) è possibile calcolare on-linel’importo dell’Imposta Comunale sugli Immobili.