INFORMATIVA ICI ANNO 2009 |
Aliquote |
Detrazione abitazione principale | |
Abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale. |
ESENTE DALL’IMPOSTA | ||
Abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale catastalmente individuata nelle categorie: A/1, A/8, A/9. |
4 per mille |
€ 206,58 | |
Alloggio regolarmente assegnato a soci di cooperative edilizie, ovvero alloggio utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. |
ESENTE DALL’IMPOSTA | ||
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. |
ESENTE DALL’IMPOSTA | ||
Casa coniugale del soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un’altra abitazione principale situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale. |
ESENTE DALL’IMPOSTA | ||
Unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore a parenti (genitori / figli) ed affini (suoceri / generi e nuore) in linea retta entro il primo grado, purché nella stessa il familiare vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente. In questo caso il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione al comune; presso l’ufficio tributi è a disposizione il fac-simile della dichiarazione stessa. |
ESENTE DALL’IMPOSTA | ||
Immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti locata. |
4 per mille |
€ 206,58 | |
Immobile a destinazione speciale rientranti nella categoria D |
5,5 per mille | ||
Altri immobili |
4 per mille | ||
Valori aree fabbricabili: - Centro abitato di Castelnuovo e Zona a Nord della ex Statale 47 - Frazioni e Zona a Sud della ex Statale 47 - Area fabbricabile soggetta a lottizzazione normale - Area fabbricabile soggetta a lottizzazione per edilizia agevolata - Area produttiva sia artigianale, commerciale, industriale e turistico -ricettivo - Area sportiva - Area adibita a parcheggio – parco attrezzato |
6 per mille € 60,00 € 45,00 € 60,00 € 30,00 € 45,00 € 15,00 € 15,00 | ||
La superficie circostante l’abitazione principale, che sia annessa o meno alla particella edificabile ( graffata o non graffata ), è soggetta ad imposta ICI se è di dimensioni tali da consentire la realizzazione di un autonomo edificio che abbia per lato una misura minima di 8 ml, creando un unità immobiliare di L’area fabbricabile che autonomamente non consente la costruzione di un’unità edificiale avente per lato una misura minima di 8 ml, creando un unità immobiliare di 64 mq, ha la riduzione del 30% sull’imposta da versare. Fabbricato in fase di restauro e risanamento conservativo (lettera c. art. |
6 per mille 6 per mille | ||
PERTINENZE
L’esenzione, prevista per l’abitazione principale con Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, è estesa anche ad una eventuale pertinenza dell’abitazione principale, unità catastale contraddistinta dalle categorie C/2 – C/6 – C/7 (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti), destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a sevizio dell’abitazione principale e che la stessa non risulti locata. Nel caso in cui all’abitazione siano asservite più pertinenze, il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’ICI potrà essere versata mediante:
- bollettino di conto corrente postale n. 92325018 intestato a: COMUNE DI CASTELNUOVO - ICI;
- concessionario della riscossione Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol SpA (numero di conto per il Comune di Castelnuovo = 88755764);
- modello di versamento F24 (codice catastale del Comune di Castelnuovo = C216);
- servizio bancario (coordinate IBAN = IT26 S032 4034 4000 0000 4176 306).
TERMINE DI VERSAMENTO: un’unica soluzione entro mercoledì 16 dicembre 2009.
IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
I versamenti non dovranno essere effettuati quando l’importo complessivo annuo dovuto risulta inferiore o uguale a 12,00 euro.