Delibera consiliare n.   52  dd. 19.12.2005

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – variazione aliquote per l’anno 2006 ed ulteriore detrazione per abitazione principale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il capo I del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

            Visto l’art. 6, primo comma, del D.lgs. 504/ 1992 che stabilisce che l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

            Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine citato si applica l’aliquota minima del 4 °/oo ;

 

            Visto l’art. 6, secondo comma, del d.lgs. 504/92 e successive modificazioni, che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 °/oo, ne superiore al 7°/oo e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Considerato, che ai sensi dell’art.31 , primo comma della legge 23 dicembre1998, n. 448 la determinazione del aliquote e delle detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2004 deve avvenire entro il 31 dicembre 2003;

 

            Considerato che in base all’art. 6 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/98 , esecutiva e ss.mm., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche in unità immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 ;

 

            Visto l’art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio,di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da L 200.000 fino a L. 500.000 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale , anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

 

             Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;

 

            Ritenuto di elevare al valore di EURO 206,58 (ex lire 400.000)  la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;

 

            Ritenuto necessario, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, fissare l’aliquota  dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 %0  per le aree fabbricabili (immobili diversi dalle abitazioni ), l’aliquota del 5,5%0  per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D) , l’’aliquota del 4%0 per tutti gli altri tipi di immobili , fissare la detrazione ICI al valore di EURO 206,58 per gli immobili destinati ad abitazione principale come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;

 

            Ritenuto che la diversificazione delle aliquote, nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 26 lett.i) del  D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;

acquisiti  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 – 1° comma della L.R. 04-01..1993 n. 1, così come modificato dalla L. R. 10/98, da :

·        Segretario comunale, in ordine alla sola regolarità tecnico – amministrativa;

          preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale, e che pertanto non necessita della attestazione  di copertura  finanziaria ne di parere di regolarità contabile ex art. 56 L.R. n.1/1993 s.m.;

            con voti favorevoli palesi, n. 14    contrari      n.00             e astenuti      n.00          su   n.  14  consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 

1.      Di determinare per l’anno 2006, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

-       aliquota del 6 per mille per le aree le aree fabbricabili ( immobili diversi dalle abitazioni)

-       aliquota del 5,5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D),

-       aliquota  del 4 per mille per tutti gli altri tutti gli altri tipi di   immobili,     

fissare la detrazione I.C.I. per l’anno 2006 al valore di EURO 206.58 per le seguenti unità immobiliari:

§         immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;

§         immobile destinato ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa:

§         immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;

§         immobile destinato ad abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;

 

2.      Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’ art. 79 , comma 3, della T.U. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1.    Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m.

2.    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;

3.    Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.

i ricorsi 2) e 3) sono alternativi