Delibera del consiglio n.36 del 28.12.2004.
OGGETTO: imposta comunale sugli immobili (ICI).- approvazione delle aliquote per l’anno 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce, dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione ;
visto l’art. 6, primo comma, del D.Lgs 504/1992 che stabilisce che l’aliquota determinata dal comune , con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo ;
rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine citato si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
visto l’art. 6, secondo comma, del D.Lgs 504/925 e successive modificazioni che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
considerato che ai sensi dell’art. 31, primo comma della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la determinazione del aliquote e delle detrazioni ai fini dell’imposta Comunale sugli immobili , per l’anno 2005 deve avvenire entro il 31 dicembre 2004;
considerato che in base all’ art. 6 del regolamento ICI , approvato con delibera 31/1998, esecutiva e ss.mm., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche per le unità immobiliari di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7.
Visto l’art. 8 del terzo comma, del D.Lgs 504/92 che prevede la possibilità , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio , di ridurre del 50% l’imposta dovuta per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ovvero di elevare da 103.29 a 259,23 l’importo della detrazione spettante ad abitazione principale,anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;
ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili, mantenendo la detrazione abitazione principale ad euro 206,58;
ritenuto necessario, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, mantenere l’aliquota dell’ imposta comunale nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili ( immobili diversi dalle abitazioni), l’aliquota del 5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D, l’aliquota del 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili, e la detrazione abitazione principale al valore di euro 206,58=.
Ritenuto la diversificazione delle aliquote , nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 28 del T.U.L.L.R.R.O.C.;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 56-1° comma della L.R. 04-01-1993 n, 1, così come modificato dalla L.R.10/98,da:
Responsabile ufficio tributi , in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa;
Responsabile Servizio Ragioneria , in ordine alla sola regolarità contabile
ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3 della L.R.04.01.1993, n.1 e ss.mm. al fine di consentire l’adozione delle nuove aliquote ICI.
preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale , e che pertanto non necessita dell’attestazione di cui all’ art. 17, 27°comma della L.R. 23.10.1998 n.10;
con voti favorevoli palesi , n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, astenuti 0, contrari0;
aliquota 6 per mille per le aree fabbricabili
aliquota 5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D;
aliquota 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
mantenere la detrazione abitazione principale per l’anno 2005 al valore di euro 206,58 per le seguenti unità immobiliari:
Alloggio regolarmente assegnato a soci di cooperative edilizi, ovvero alloggio utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. |
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. |
Immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione. |
Immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno ; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo effettivo dell’utilizzo; |
Alloggio regolarmente assegnato dall’ITEA con patto di futura vendita |
· opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione , ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n.1, come modificato dall’art.12 della L.R.23.10.1998 n.10;
· ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni , ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.