Delibera del consiglio n.36  del 28.12.2004.

 

OGGETTO: imposta comunale sugli immobili  (ICI).- approvazione delle aliquote per l’anno 2005.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce, dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione ;

 

visto l’art. 6, primo comma, del D.Lgs 504/1992 che stabilisce che l’aliquota  determinata dal comune , con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo ;

           

rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine citato si applica l’aliquota minima del 4 per mille;

 

visto l’art. 6, secondo comma, del D.Lgs 504/925 e successive modificazioni che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

considerato che ai sensi dell’art. 31, primo comma della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la determinazione del aliquote e delle detrazioni ai fini dell’imposta Comunale sugli immobili , per l’anno 2005 deve avvenire entro il 31 dicembre 2004;

 

considerato che in base all’ art. 6 del regolamento ICI , approvato con delibera 31/1998, esecutiva e ss.mm., l’aliquota prevista per le abitazioni principali si applica anche per le unità immobiliari di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2-C/6-C/7.

 

Visto l’art. 8 del terzo comma, del D.Lgs 504/92 che prevede la possibilità , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio , di ridurre del 50% l’imposta dovuta per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ovvero di elevare da 103.29 a 259,23 l’importo della detrazione  spettante ad abitazione principale,anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

 

ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili, mantenendo la detrazione abitazione principale ad euro 206,58;

 

ritenuto necessario, al fine di conseguire l’equilibrio della parte corrente del bilancio, mantenere l’aliquota dell’ imposta comunale nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili ( immobili diversi dalle abitazioni), l’aliquota del 5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D, l’aliquota del 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili, e la detrazione abitazione principale al valore di euro 206,58=.

 

Ritenuto la diversificazione delle aliquote , nonché la previsione dell’ulteriore detrazione rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 28 del T.U.L.L.R.R.O.C.;

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 56-1° comma della L.R. 04-01-1993 n, 1, così come modificato dalla L.R.10/98,da:

Responsabile ufficio tributi , in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa;

Responsabile Servizio Ragioneria , in ordine alla  sola regolarità contabile

 

ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3 della L.R.04.01.1993, n.1 e ss.mm. al fine di consentire l’adozione delle nuove aliquote ICI.

 

preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale , e che pertanto non necessita dell’attestazione di cui all’ art. 17, 27°comma della L.R. 23.10.1998 n.10;

 

con voti favorevoli palesi , n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, astenuti 0, contrari0;

 

DELIBERA

 

  1. Di determinare per l’anno 2005, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo comune:

 

aliquota 6 per mille per le aree fabbricabili

aliquota 5 per mille per gli immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria D;

aliquota 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

mantenere la detrazione abitazione principale per l’anno 2005 al valore di euro  206,58 per le seguenti unità immobiliari:

 

Alloggio regolarmente assegnato a soci di cooperative edilizi, ovvero alloggio utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione.

Immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno ; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo effettivo dell’utilizzo;

Alloggio regolarmente assegnato dall’ITEA con patto di futura vendita

 

  1. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa e mediante votazione unanime espressa nelle forme di legge,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R: 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.;

 

 

  1. di riconoscere la presente deliberazione non soggetta al controllo  preventivo di legittimità ai sensi dell’Art. 51 della L.R. n.1 dd.04.01.1993 s.m.

 

  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

·        opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione , ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n.1, come modificato dall’art.12 della L.R.23.10.1998 n.10;

·        ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni , ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.