Oggetto:  I.C.I. - Determinazione delle aliquote d'imposta e detrazione per abitazione principale - anno  
               2005
 
 

Gli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, disciplinano la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e della detrazione per l’abitazione principale.

Con D.L. nr. 446 del 10.12.1997, art. 58 è stata modificata la disciplina dell’I.C.I..

Il comma 3° da ai Comuni la facoltà di stabilire una detrazione d’imposta per le abitazioni principali in misura fino alla concorrenza con l’imposta dovuta.

Il diritto alla abitazione per ogni cittadino è garantito dalla costituzione italiana e di questo diritto costituzionale per ogni persona deve essere tenuto conto.

Dalla popolazione l’onere tributario per l’abitazione principale viene ritenuto particolarmente grave, poiché la propria abitazione è stata costruita con grandi sacrifici ed oneri finanziari.

Perciò è necessario avvalersi delle possibilità previste per l’aumento della detrazione per l’abitazione principale.

Atteso

  • che la minore entrate almeno parzialmente deve essere coperta per poter garantire la copertura finanziaria delle spese del Comune;


  • che perciò è necessario determinare l’aliquota per le abitazioni secondarie e per alloggi non locati con il 7 per mille, anche perché un’ulteriore gravame tributario per le imprese potrebbe ledere la loro competitività;


  • che le tariffe ICI per ultimo sono state variate con delibera consiliare n. 47/1999 e che la tariffa allora stabilita può rimanere invariata anche per l’anno 2005;


visti

  • i pareri preventivi dei responsabili ai sensi del vigente Ordinamento dei Comuni;
  • il vigente T.U.O.C.;
  • il vigente Statuto comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

per alzata di mano, con 11 voti favorevoli, su 0 voti contrari e 0 astenuti, dei 11 consiglieri presenti e votanti,

  1. di determinare l’aliquota per imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005 come segue:
  1. alloggi non locati ed abitazioni secondarie (questi sono tutti gli alloggi non compresi nei seguenti punti b) e c)): 7 (sette) per mille,
  2. unità immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 (quattro) per mille,
  3. unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 (quattro) per mille,
  4. tutti gli altri immobili: 4 (quattro) per mille;

  1. di determinare l’importo detraibile dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 258,23;
  1. contro il presente atto amministrativo ogni interessato può proporre reclami entro il termine di gg. 10 a partire dalla data della sua pubblicazione all’albo comunale presso questo Comune o presentare ricorso entro 60 gg. al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano.