COMUNE DI PERCA
Imposta comunale sagli immobili (ICI). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale per l’anno. 2005.
Premesso che il Sig. Niederlechncr Peter era assente dall'aula;
II decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 prevede la possibilità che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili possa essere diversificata a seconda della tipologia dell'immobile e che essa possa essere differenziata entro i limiti del 4 e del 7 per mille;
Inoltre il decreto legislativo n. 446 de) 15/12/1997 prevede per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale la facoltà del Comune di deliberare inoltre l'elevazione della detrazione oltre a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità;
Per motivi di bilancio il Consiglio Comunale propone di deliberare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione dell'imposta nella misura seguente con decorrenza dal 01/01/2005:
4 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione delle seguenti abitazioni;
5 per mille per le "seconde case", vale a dire per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per le quali però non e dovuta l'imposta di soggiorno in quanto non sono classificati ai sensi della Legge Regionale n. 10/76 e successive modifiche;
7 per mille per le così dette ..seconde case", vale a dire per gli alloggi per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno in quanto sono classificati ai sensi della Legge Regionale n. 10/76 e successive modifiche;
7 per mille per alloggi non occupati per un periodo a ISO giorni all'anno (come prova vale il contratto d'affitto o l'iscrizione nell'anagrafe del Comune);
Euro 258,00 quale detrazione d'imposta per l'abitazione principale, vale a dire per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/04 del 17/05/2004, esecutiva, sono stati delimitati i settori e designati i responsabili
del servizio interessato ai sensi nell'art. 102 del T.U.O.C., approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 4/L del 27/02/1995, modificato con l'ari. 16 del T.U.O.C., Legge Regionale n. 10 del 23/10/1998;
Dato atto che ai sensi dell'art. 102 del T.U.O.C., approvato con DPGR n. 4/L del 27/02/1995, modificato con l'ari. 16 della Legge Regionale n. 10 del 23/10/1998:
- sulla presente proposta di deliberazione il responsabile per l'ICI ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnico-amministrativa;
Vista Elegge n. 662 del 23/12/1996 nonché il D.L. n. 49 del 10/03/1997;
IL CONSIGLIO COMUNALE delibera
con voti favorevoli n. 12, contrari n. O ed astensioni n. O in presenza di 12 votanti;
I) di rissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (ICI):
• 4 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione delle seguenti abitazioni;
• 5 per mille per le "seconde case", vale a dire per gli alloggi posseduti m aggiunta all'abitazione principale, per le quali però non è dovuta l'imposta di soggiorno in quanto non sono classificati ai sensi della Legge Regionale n. 10/76 e successive modifiche;
• 7 per mille per le così dette "seconde case", vale a dire per gli alloggi per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno in quanto sono classificati ai sensi della Legge Regionale n. 10/76 e successive modifiche;
• 7 per mille per alloggi non occupati per un periodo a 180 giorni all'anno (come prova vale il contratto d'affitto o l'iscrizione nell'anagrafe del Comune);
2) con decorrenza dal 01/01/2005 in base all'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche viene fissata la seguente detrazione d'imposta per
l'abitazione principale: Euro 258,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3) di dare atto che dalla presente delibera non derivano oneri diretti a carico del comune, i quali abbisognino di copertura finanziaria;
4) di dare atto che la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 100 del T.U.O.C., approvato con D.P.G.R N. 4/L del 27/02/1995;
Ogni cittadino, ai se osi dell'art 97 del T.U.O.C., approvato con D.P.G.R. n.. 4/L del 27/02/1995, può presentare reclamo contro la presente deliberazione per iscritto alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, con riserva di presentare ricorso al tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dopo la pubblicazione, di cui alla Legge 06712/1971, n. 1034.