LA GIUNTA COMUNALE


Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 544 del 09.12.2003, esecutiva, concernente la fissazione delle aliquote e della detrazione da applicare ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 il quale dispone che i termini per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 il quale dispone che se l’aliquota non è deliberata dal comune entro il termine suddetto, essa è determinata nella misura del 4 per mille;

Ritenuto pertanto necessario provvedere entro il termine sopraccitato a deliberare le aliquote e la detrazione da applicare ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.01.1999, esecutiva, avente per oggetto l’emanazione di direttive in materia di imposta comunale sugli immobili;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.10.2003, avente per oggetto modificazioni del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto necessario dare attuazione alle direttive contenute nelle citate deliberazioni consiliari;

Visto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, il quale dispone che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati e che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Visto l’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, i quali dispongono che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Con la deliberazione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o in alternativa, l’importo di detrazione per tale abitazione può essere elevato da lire 200.000 fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Constatato che lasciando invariate rispetto all’anno 2004 le aliquote e la detrazione è possibile rispettare l’equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario e doveroso deliberare le aliquote e le detrazioni ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili nella misura già adottata nell’anno 2004, ossia nella misura meglio specificata nella parte dispositiva;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 52 e seguenti;

Visto il testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni contenute nel D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e nella L.R. 23.10.1998, n. 10;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 56 della vigente L.R. 04.01.1993, n.1;

Presenti n. 7 membri;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;


delibera


- di approvare, con decorrenza dall’01.01.2005, le seguenti aliquote ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili:

  • 5 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti:

  • 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

  • 4 per mille per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che il locatario abbia stabilito la residenza anagrafica in detta abitazione e relative pertinenze;

  • 4 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purché il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza anagrafica;

  • 7 per mille per le unità abitative non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze.

- di determinare in Euro 232,41.-, per l’anno 2005, la detrazione dall’imposta dovuta.

Tale detrazione verrà applicata nei seguenti casi:

- alle abitazioni principali dei soggetti passivi, purché questi ultimi hanno stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione;


- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione;.


- alle unità immobiliari, appartenenti agli assegnatari di terreni per l'edilizia abitativa agevolata, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella Provincia Autonoma di Bolzano vengono assegnati dall’Istituto per l’edilizia sociale - IPES, ai sensi delle vigenti norme di legge.

- fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di seguito descritti:

- zona residenziale A: 361,52 Euro/m2

- zona residenziale B: 309,87 Euro/m2

  • zona residenziale C: 258,23 Euro/m2

  • zona residenziale D: 154,94 Euro/m2

  • zona di espansione per insediamenti produttivi: 103,29 Euro/m2

  • zona di completamento per insediamenti produttivi: 103,29 Euro/m2

  • zona per insediamenti istituzionali (scuole): 103,29 Euro/m2

- di dare atto che si prevede che sarà garantito l’equilibrio di bilancio.

- di dare inoltre atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta comunale opposizione avverso la presente deliberazione.