COMUNE DI MERANO
(PROVINCIA DI BOLZANO)
CON DELIBERAZIONE N. 94 DEL 16.12.2010 IL COMUNE DI MERANO HA DATO ATTO CHE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE 296/2006, RISULTANO CONFERMATE PER L’ANNO 2011 LE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 28.11.2007 DI CUI SI RIPORTA ESTRATTO
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 88 DEL 28.11.2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI: |
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a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai soggetti indicati all’articolo 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L); |
b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all’anno; |
c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell’alloggio la residenza anagrafica per sé e per la propria famiglia anagrafica; |
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2) di mantenere la detrazione di 232,41 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; |