PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4 per mille

 la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare, giusta il disposto dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.