comune di CASTELBELLO-CIARDES (Prov. BZ)
deliberazione del Consiglio comunale n. 48/07 del 28.12.2007
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504, il quale dispone che il Comune stabilisce l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille; Visto che nel Comune di Castelbello-Ciardes si applica dall’anno 1993, anno di istituzione dell’imposta, l’aliquota ICI del 4 per mille; Visto l’art. 58, 3° comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita una detrazione superiore a L. 500.000,-/Euro 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità; in tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente; Dato atto che con deliberazione consiliare n. 23/06 del 28.11.2006 è stata stabilita, a partire dal 1° gennaio 2007, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare; Considerato che in base alle stime prudenti del gettito d’imposta e nel rispetto dell’equilibrio del bilancio comunale possono essere confermati – anche per l’anno 2008 - l’aliquota unica del 4 per mille nonchè la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare, Visto il regolamento comunale rielaborato per l’imposta comunale sugli immobili, approvato con la deliberazione consiliare n. 47/07 del 28.12.2007; Dopo esauriente discussione; Visto lo Statuto del Comune di Castelbello-Ciardes; Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Visti i pareri preventivi positivi ai sensi dell'art. 81, T.U.O.C. n. 3/L-2005; con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, d e l i b e r a I. di confermare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 4 per mille. II. di stabilire, anche per l’anno 2008, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare, giusta il disposto dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.