Imposta comunale sugli immobili (ICI): determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 |
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IL CONSIGLIO COMUNALE |
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Premesso, |
- che il Consiglio comunale con delibera n. 2 del 27.02.1998 ha approvato ed accettato la mozione per l’esenzione della tassa comunale sugli immobili sulla prima casa; |
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- che con delibera consiliare n. 2 del 27.01.1999 per l’anno 1999, con delibera consiliare n. 77 del 18.11.1999 per l’anno 2000 e con delibera n. 38 del 29.12.2000 per l’anno 2001 l’abitazione principale con pertinenze è stata esentata dall’ICI; |
- che con delibera n. 65 del 14.04.1997 é stata confermata quale aliquota ordinaria per la suddetta tassa il minimo previsto per legge del 4%o; |
- che con l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, é stata prevista la possibilità di stabilire la detrazione per l’abitazione principale anche in misura superiore a Lire 500.000.- e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità a condizione che sia rispettato l’equilibrio del bilancio e che non venga stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente; |
- che in questo caso, secondo l’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, testo vigente, il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per gli alloggi non locati; |
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Vista la propria delibera n. 001 del 27.01.1999 riguardante l’approvazione del Regolamento relativo all’imposta comunale sugli immobili e successive modifiche; |
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, nel testo vigente; |
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Dato atto che già negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2006 e 2007 ha mostrato, che le minori entrate dall’ICI non hanno influito negativamente sul bilancio e perciò la situazione economica del Comune permette, l’esenzione della prima casa; |
Ritenuto opportuno, anche nell’anno 2008 di esentare dall’ICI l’abitazione principale con pertinenza; |
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Visti i pareri favorevoli preventivi ai sensi dell'art. 56 della L.R. del 04.01.93 n. 1, sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10; |
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Visto il vigente Ordinamento dei Comuni; |
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d e l i b e r a ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, presenti e votanti 15 consiglieri |
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1. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 nella misura del 4/1000 (quattro per mille) per tutte le categorie. |
2. per l’anno 2008 la detrazione per l’abi-tazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 n.t.v., è stabilita in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare. |
3. Di precisare che le pertinenze, ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo all’imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale. |
Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare all’organo deliberante reclamo avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. |