Visto il decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni relativo all’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la propria delibera n. 19 del 25.10.2002 circa l’approvazione del nuovo regolamento relativo all’imposta comunale sugli immobili;
Vista la propria delibera n. 25 del 17.12.2003 riguardante “Imposta comunale sugli immobili (ICI) - determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2004”;
Fatto presente che l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 offre la possibilità che la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del D.L. n. 504 del 30.12.1992, come modificato dall’art. 3, comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Constatato che la pressione fiscale sugli appartamenti è molto elevata e che in modo particolare la pressione fiscale sull’abitazione principale viene considerata assai gravosa;
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista per l’aumento della detrazione per l’abitazione principale e fissare la detrazione per l’anno 2005 a 300,00 Euro;
Esaminato il bilancio di previsione del Comune di Rodengo per l'anno finanziario 2004;
Vista la legge regionale n. 1 del 04.01.1993 con successive modificazioni ed integrazioni nonché lo Statuto del Comune di Rodengo, approvato con delibera Consiliare n. 45 del 28.12.1993 e succ. modifiche;
Ciò premesso, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, su n. 15 presenti e votanti
D E L I B E R A
1. Di fissare per l’anno 2005 l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in misura del 4/1000 (quattro per mile) per tutte le categorie di immobili.-
2. Di fissare per l’anno 2005 come detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 3 del D.L. n. 504 del 30.12.1992, come modificato dall’art. 3, comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, per l’abitazione principale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, l’importo di 300,00 Euro.-
3. Di dare atto che le pertinenze ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, relativo all’imposta comunale sugli immobil,i si considerano parti integranti dell’abitazione principale.-
4. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge regionale n. 1 del 04.01.1993, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta allo Albo Pretorio.-
5. Contro la presente deliberazione ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, può presentare opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 52, comma 13 della legge regionale n. 1 del 04.01.1993 con successive modificazioni ed integrazioni; questa ne verrà informata nella prima seduta successiva. Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.-