Premesso che con decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili. Detto decreto legislativo è stato modificato ed integrato con legge 24.12. 1993, n. 537 e con legge 23.12.1996, n. 662;

- che dall’anno 1997 (legge 662/96, art. 3, comma 56) in poi la detrazione può essere stabilita nella misura da un minimo di Euro 103,29 fino ad un massimo di Euro 258,23 sempre nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

- che l’art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, prevede la possibilità di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità a condizione che vi sia rispettato l’equilibrio del bilancio e che non venga stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

Tutto ciò premesso e visto l'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, nel testo vigente;

Rilevato che l’onere fiscale per le abitazioni è pesante e che la pressione fiscale sulla abitazione principale è sentita particolarmente pesante dai cittadini, perchè hanno costruito la loro abitazione con grandi sacrifici e con grandi oneri finanziari;

- che con la detrazione stabilita in misura massima la pressione fiscale sull’abitazione princiale può essere alleggerita;

Dato atto inoltre che la situazione economica del Comune permette l'aumento della detrazione ICI per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità perchè nel bilancio di previsione per l’anno 2007, tenuto conto delle minori entrate ICI a causa della maggiore detrazione per le abitazioni principali, non solo è garantito l’equilibrio del bilancio ed è garantito anche il regolare funzionamento dei servizi, che il comune è tenuto a prestare, ma è previsto anche un discreto avanzo economico. L'aliquota per l’imposta comunale sugli immobili può essere confermata nella misura minima del 4 ‰;

Visti:

- i pareri prescritti dall’art. 56 della Legge Regionale 04.01.1993, Nr. 1, sostituto dall’art. 16, comma 6 della Legge Regionale 23.10.1998, n. 10;

- il bilancio preventivo corrente;

- lo Statuto di questo Comune (approvato con deli­bera consiliare n. 2 del 30.01.2006);

- le vigenti leggi regionali sull’Ordinamento dei Co­muni (Testo unico D.P.G.R. del 01.02.2005, n.3/L);

IL Consiglio COMUNALE

d e l i b e r a

con voti favorevoli 14, astensioni 0, contrari 0, espressi per alzata di mano, presenti e votanti 14,

1)       di approvare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili in misura mi­nima del 4‰ per l’anno 2007;

2)       di stabilire per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del decreto le­gislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifi­che in misura fino a concorrenza dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare;

3)       di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla giunta comunale opposizione alla presente deliberazione; entro 60 giorni dall'esecutività della presente delibera ogni cittadino può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.