Presenti 15 membri, tutti votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera

con 13 voti favorevoli e 2 astensioni legalmente espressi:

  1. Di determinare per l'anno 2006, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - ICI prevista dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662 e succ. mod., nel seguente modo:
    a) 6‰ per gli immobili aventi caratteristiche di “seconda casa”, posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai soggetti indicati nell’art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la “disciplina dell’imposta di soggiorno” (D.P.G.R. 23.12.1982, n. 9/L).
    b) 4,5  per tutti gli altri tipi di immbili. 
  2. Di determinare, per i motivi di cui nella premesse, l'importo di detrazione per l'abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie per l'anno 2006, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e succ. modifiche, in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare (inc. le pertinenze), dando atto che l'equilibrio di bilancio è comunque rispettato.
  3. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera d) del decreto legislativo del 15.12.1997, n.446 e succ. mod. è considerata parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza (il garage, il box o due posti auto), anche se distinatamente iscritta in catasto, sottolineando che dettagli precisi si desumano dal relativo regolamento.
  4. Di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione imposte per gli adempimenti di competenza.
  5. Di dare atto, che dalla presente deliberazione non derivano oneri diretti a carico del comune, i quali abbisognino di copertura finanziaria.
  6. Di dichiarare la presente delibera esecutiva in base all’art. 100 del Testo coord. delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni contenute nel D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995 risp. nella L.R. n. 10 del 23.10.1998 dopo il decimo giorno di pubblicazione.
  7. Si fa presente che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione alla Giunta comunale contro questa delibera. Questa ne verrà informata nella prima seduta successiva. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano