Imposta comunale sugli immobili - determi­nazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 03, comma 53 e 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, con i quali sono stati sostituiti l'art. 06 e l'art. 08 del Decreto Legisla­tivo 30.12.1992, n. 504, disciplinanti la deter­minazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli im­mobili e della detrazione per l'abitazio­ne principa­le;

Constatato, che ai sensi dell'art. 58, comma 03, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, la detra­zione per l'abitazione principale può essere stabili­ta in misura superiore a Lire 500.000.- (=258,23 Euro) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita;

Ritenuto opportuno di determinare la detrazio­ne per l'abita­zione principale per l'anno 2007 con € 300,00, mentre dovrà essere applicata l'aliquota minima consentita del 4 per mille su tutte le unità immobiliari;

Visto l'art. 13 della vigente L.R. 04.01.1993, n. 01, in ordine alla propria competenza;

Visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale ed il vigente ordi­namento per i comuni della Regione Trentino Alto Adige;

Risultato dalla votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

unanimemente

d e l i b e r a

  1. di determinare le ali­quote dell'imposta co­munale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

    aliquota unica: 04 per mille

  1. di determinare l'importo detraibile dall'im­posta comunale sugli immobili (I.C.I.) do­vuta per l'unità immobiliare adibita ad abi­tazione principale per l'anno 2007 come segue:

    per tutte le abitazioni principali:
    300,00 €

  1. di affermare, che dalla presente delibera­zione non scaturisce alcuna spesa imme­diata.

  1. di pubblicare la presente deliberazione, ol­tre alla pubblicazione all'albo pretorio, anche nella Gazzetta Ufficiale della Re­pubblica.

  1. di dare atto che il presente provvedimento divente esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 79, c. 3 del T.U.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L.

  1. di rendere noto che ai sensi delle vi­genti disposizione di legge in mate­ria, entro il periodo di pubblicazione può essere presentato reclamo alla Giunta comunale av­ver­so la presente deli­berazione e che entro 60 giorni dell'esecutività della presente può es­sere presentato ricorso al Tribunale di Gi­ustizia Amministrativa di Bolzano.