GEGENSTAND:   Gemeindesteuer auf Liegen­schaften (I.C.I.) - Festlegung des Hebesatzes und des Steuerfrei­betrages für die Erstwohnung ab dem 01.01.2007

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - determinazione dell’aliquota e della detrazione sull’imposta per l´abitazione principale dal 01/01/2007

DER GEMEINDERAT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 30/12/1992, n. 504, come modificato dal comma 53 del art. 3 della Legge 23/12/1996, n. 662, nonché le ulteriori modifiche ed integrazioni, il quale detta le modalità per la determinazione dell’aliquota d´imposta per l´imposta in oggetto a partire dal 1993;

Ricordato che la predetta disposizione prevede tra l´altro, che l´aliquota deve essere stabilita tra il 4 ‰ ed il 7‰ del valore catastale rivalutato;

Visto infine l´art. 58 del D.L. 15.12.1997, n. 446, il quale apporta ulteriori modifiche ed integrazioni agli art. 5, 8 e 13 del D.L. 30/12/1992, n. 504, riguardanti la determinazione della detrazione di imposta ;

Considerate le esigenze di bilancio presunte per l´esercizio 2007 e ritenuto opportuno fissare l´aliquota per l´imposta comunale sugli immobili a partire dal 01/01/2007 in 4,5 per mille, misura già applicata negli anni scorsi;

Visto l'art. 8 del D.L. 30/12/1992, n. 504, comma 2, nel testo ora vigente, il quale prevede, che la detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere fissata tra un importo di
€ 103,29 e € 258,23 e che tale importo può essere elevato per l´abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;

Vista e ritenuta meritevole di approvazione la proposta in merito, presentata dalla Giunta comunale;

Preso atto che la predetta proposta prevede una detrazione sull´imposta dovuta per l´abitazione principale nella misura di € 285,00;

Visto il parere tecnico e contabile alla presente delibera, i quali risul­tano essere favorevoli;

Visto il vigente statuto del Comune

Viste le vigenti Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni nella Re­gione Trentino - Alto Adige;

Con 17 voti favorevoli. 0 voti contrari e 0 astensioni su 17 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano,

b e s c h l i e ß t

d e l i b e r a

1.       aus den eingangs erwähnten Gründen wird, gemäß Art. 6 des Gesetzesdekretes Nr. 504 vom 30.12.1992, i.g.F., der Steuersatz für die Gemeindeimmobiliensteuer ab dem 01.01.2007 mit 4,5 Promille festgesetzt;

1.       di determinare l´aliquota per l´imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, nel testo attualmente vigente, a partire dal 01/01/2007 al 4,5 per mille;

2.       gemäß Art. 8 des Gesetzesdekretes vom 30.12.1992, Nr. 504, und den nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen, den Steuerfreibetrag für die Erstwohnung im Rahmen der Gemeindesteuer auf Liegenschaften ab dem 1.1.2007 mit € 285,00 festzusetzen;

2.       di determinare, ai sensi dell’art. 8, della Legge 30/12/1992, n. 504 come successivamente modificato ed integrato, l´importo della la detrazione applicabile all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la abitazione principale con decorrenza dal 01/01/2007 in € 285,00;

3.  es wird festgehalten, dass der vorliegende Beschluss im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung in der Region Trentino - Südtirol - genehmigt mit DPRA vom 01.02.2005, Nr. 3/L, nach seiner Veröffentlichung an der Amtstafel dieser Gemeinde vollstreckbar wird;

3.  di dare atto che ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle Leggi Regionali sull’ Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 01/02/2005, n. 3/L la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo;

4.  gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Interessierte innerhalb von 10 Tagen ab seiner Veröffentlichung an der Amtstafel Beschwerde an den Gemeindeausschuss oder innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit Rekurs beim Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen - einreichen.

4.  avverso il presente provvedimento ogni interessato può presentare osservazioni o reclami entro il termine di gg. 10 a partire dalla data della sua pubblicazione all'albo comunale alla Giunta Comunale, od entro 60 giorni dalla sua esecutività ricorso presso il Tribunale Amministrativo - sezione autonoma di Bolzano.